Sentenza n. 15756/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinato dell'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 30.03.2023; - di tutti gli eventuali altri atti, non noti, presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato, emesso il 30 marzo 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il visto il 18 novembre 2022, presentando la richiesta nominativa e il nulla osta al lavoro subordinato nel settore edilizio. Dopo il preavviso di rigetto del 20 febbraio 2023, fondato sulla conoscenza approssimativa della situazione in Italia e sui dubbi circa le sue reali intenzioni, aveva presentato osservazioni scritte il 28 febbraio 2023. Ha impugnato il diniego del 30 marzo 2023 deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 6-bis d.P.R. 394/1999, difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti, omessa valutazione delle osservazioni, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e illogicità. In particolare, ha contestato che la mancata richiesta di informazioni sullo stipendio consentisse di desumere l’assenza d’interesse ad accettare l’offerta di lavoro, rilevando che la proposta di contratto aveva ottenuto il nulla osta e che le osservazioni avevano confutato analiticamente i dubbi dell’Ambasciata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che l’autorità consolare deve verificare i presupposti del visto e può valutare lo scopo e le condizioni del soggiorno, anche mediante colloquio individuale, al fine di prevenire il rischio migratorio. Nel caso concreto, però, la conclusione secondo cui il richiedente non avrebbe avuto interesse ad accettare il lavoro, ricavata anche dal fatto che non aveva chiesto informazioni sul salario, non spiegava gli esiti di eventuali ulteriori accertamenti e non dava conto delle articolate osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Il diniego è stato quindi ritenuto illegittimo per insufficienza della motivazione e mancata considerazione delle osservazioni procedimentali. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta con ordinanza non appellata. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
È certamente vero che l’Autorità consolare competente deve verificare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del visto d’ingresso, valutando pure lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia anche mediante colloquio individuale, tanto al fine di scongiurare il rischio migratorio.
L’autorità consolare è tenuta a verificare i presupposti del visto e può valutare lo scopo e le condizioni del soggiorno, anche attraverso un colloquio individuale, per prevenire il rischio migratorio; tale potere deve però tradursi in una decisione adeguatamente motivata.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione inviata ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 era stata riscontrata da una nota recante articolate osservazioni, di cui non si è tenuto minimamente conto.
Le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto devono essere effettivamente considerate dall’amministrazione nella decisione conclusiva.
art. 3 l. 241/1990
Così come formulata, la motivazione non dà contezza degli esiti di ulteriori accertamenti che eventualmente fossero stati eseguiti.
Il diniego deve rendere comprensibili gli elementi istruttori e gli accertamenti che sostengono la conclusione sull’assenza d’interesse del richiedente ad accettare il lavoro; una motivazione che non ne dà conto è illegittima.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, l’autorità consolare può verificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e valutare il rischio migratorio, anche mediante colloquio individuale, ma il diniego deve indicare gli elementi istruttori che sostengono la conclusione circa l’insussistenza dei presupposti.
- L’amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto; la loro mancata considerazione, unita a una motivazione che non chiarisca gli accertamenti svolti, rende illegittimo il diniego.
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