Cassazione Penale, Sentenza n. 49288/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva confermato condannato per diffamazione (art. 595 c.p.) tramite post su Facebook e su un blog e, in parte, per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) per la divulgazione sistematica dei medesimi post. Il ricorso articola quattro motivi: 1) censura l'inammissibilità dell'atto di appello della parte civile per errore nella citazione della norma procedurale; 2) lamenta inosservanza dell'art. 573, comma 1-bis c.p.p. (regime temporale di applicazione); 3) deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di atti persecutori, sostenendo che reiterate condotte diffamatorie non possano, di per sé, integrare il 612-bis; 4) invoca l'esimente del diritto di critica (art. 51 c.p. e art. 21 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha stabilito che l'errore materiale nella citazione della norma non annulla l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile. Sul secondo ha ritenuto inapplicabile l'art. 573, comma 1-bis c.p.p. al caso concreto poiché la costituzione di parte civile è avvenuta prima del 30/12/2022. Sul terzo ha confermato che, nella prospettiva della responsabilità civile, le ripetute condotte diffamatorie possono integrare il reato di atti persecutori quando, per modalità e reiterazione, configurano molestie idonee a produrre l'evento dannoso (es. stato d'ansia, necessità di cure), e nel caso di specie ha rilevato elementi probatori sufficienti (tra cui la diagnosi di "sindrome ansioso-depressiva con disturbi dell'umore e somatizzazioni multi organo") a comprovare lo "stillicidio persecutorio". Il quarto motivo è stato ritenuto inedito e generico (non dedotto in appello secondo l'art. 606, comma 3 c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen. (diffamazione)
Il comportamento di pubblicazione reiterata di post diffamatori su social e blog è stato ritenuto illecito e ha formato oggetto di condanna per diffamazione; tali condotte concorrono, ove ricorrano i presupposti, con altre fattispecie (es. atti persecutori).
art. 612-bis cod. pen. (atti persecutori)
La norma può essere integrata anche da condotte diffamatorie ripetute se, per modalità e reiterazione, realizzano molestie idonee a cagionare l'evento tipico (stato di ansia o di paura, timore per l'incolumità, cambiamento abitudini di vita). La fattispecie è valutata nel suo complesso e richiede la prova dell'evento dannoso.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023) secondo cui la disposizione si applica alle impugnazioni per interessi civili solo se la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30/12/2022; nel caso concreto la costituzione è anteriore e la norma non si applica.
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamata nella vicenda relativa all'appello della parte civile: un errore materiale nella specificazione della norma di riferimento nell'atto di gravame non determina l'inammissibilità se è chiaro l'interesse ad impugnare.
art. 576, comma 1 cod. proc. pen.
Consente alla parte civile di proporre impugnazione avverso sentenze di proscioglimento; la Corte ha confermato la legittimazione della parte civile ad appellare.
art. 51 cod. pen.
Invocato come esimente (diritto di critica), ma la Corte ha ritenuto la censura inedita e generica: l'eccezione di esercizio legittimo del diritto di critica deve essere specificamente formulata e confrontata con le condotte e la motivazione di condanna.
art. 21 Cost.
Il diritto di manifestazione del pensiero è riconosciuto, ma non è assoluto: può essere superato quando la manifestazione raggiunge livelli tali da travalicare il legittimo esercizio e integrare molestie/atti persecutori.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Imposta il limite alla Cassazione sui motivi di gravame: argomentazioni nuove o non sollevate in appello sono inammissibili; applicato nel rigetto del quarto motivo per essere inedito/generico.
art. 84 cod. pen.
Richiamato per escludere l'ipotesi di reato complesso: la Corte ha spiegato che il reato di diffamazione non è elemento costitutivo del 612-bis, e pertanto può concorrere con esso.
Massime di principio
- Condotte diffamatorie ripetute e sistematiche possono integrare il reato di atti persecutori se, per modalità e reiterazione, configurano molestie che producono l'evento dannoso (ansia, paura, cambiamento abitudini) e ciò è provato.
- La parte civile è legittimata ad impugnare sentenze di proscioglimento anche se nell'atto di impugnazione vi sia un errore formale nella citazione della norma; l'errore materiale non incide sull'ammissibilità se emerge chiaramente l'interesse ad impugnare.
- L'art. 573, comma 1-bis c.p.p. è applicabile, relativamente agli interessi civili, solo qualora la costituzione di parte civile sia avvenuta dopo il 30/12/2022 (orientamento delle Sezioni Unite).
- Per opporre la giustificazione del diritto di critica è necessario dedurre e motivare specificamente questa tesi già in sede di appello; deduzioni generiche o tardive sono inammissibili in Cassazione.
- I reati di diffamazione e di atti persecutori possono concorrere tra loro: il rapporto va valutato sul piano astratto e concreto, senza automatismi di esclusione.
- Per ottenere il risarcimento per atti persecutori occorre documentare l'evento dannoso (es. certificazioni mediche, terapia, prove di mutamento di abitudini), non basta la mera ripetizione di offese.
- Motivi nuovi o non dedotti in appello non possono essere esaminati in Cassazione (limiti di devoluzione), e il rigetto del ricorso comporta tipicamente condanna alle spese.
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