Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37516/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento emesso per il recupero di accisa su carburante e relativi accessori. Il contribuente aveva proposto ricorso, poi dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado per tardività; la decisione era stata confermata in appello. In Cassazione il contribuente ha dedotto due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul processo tributario e sulle preclusioni istruttorie, sostenendo che l'Ufficio in appello avesse prodotto l'originale dell'atto notificato solo all'udienza di discussione, quindi tardivamente e in violazione delle regole sulle produzioni documentali. Con il secondo ha lamentato la violazione delle norme sulla prova documentale e sul principio di non contestazione, assumendo che la CTR non avesse considerato provati alcuni vizi dell'avviso di intimazione: mancanza di firma del dirigente responsabile, allegazione di un modello F24 bianco, assenza dell'indicazione dell'anno d'imposta e dell'autorità, modalità e termini di impugnazione; su tali punti aveva anche invocato la rimessione in termini. La Corte ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili, rilevando che la CTR aveva accertato in fatto la completezza dell'atto e che, comunque, l'eventuale produzione dell'originale non era documento nuovo perché già agli atti vi era la copia della relata di notifica. Ha inoltre affermato che il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c. non ha gli effetti preclusivi propri del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., potendo il giudice verificare la conformità anche con altri mezzi di prova e presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse e perché diretto a contestare un accertamento di fatto della CTR; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva già accertato la completezza dell'avviso e che la contestazione sulla conformità della copia poteva essere superata con altri mezzi di prova, compresi elementi presuntivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sovvertire un accertamento in fatto del giudice di merito.

  • art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di atti e produzioni nel processo tributario; la Corte ha escluso la violazione perché la produzione dell'originale non integrava documento nuovo e non pregiudicava il contraddittorio.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le produzioni documentali sono soggette alle regole del processo tributario, ma nel caso concreto non vi è stata lesione del diritto di difesa.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato come norma sulle preclusioni in appello; la Corte ha escluso che vi fosse una produzione tardiva rilevante in senso preclusivo.

  • artt. 14, 58 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per sostenere l'inutilizzabilità della produzione documentale in appello; la Corte ha ritenuto insussistente il documento nuovo.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che non superasse l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale non impedisce al giudice di accertare la conformità con altri mezzi di prova, comprese presunzioni.

  • artt. 148, 149 e 153 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente, ma non ritenuti decisivi dalla Corte rispetto all'accertamento di completezza dell'atto e alla disciplina della prova documentale.

  • art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla rimessione in termini; la Corte non vi ha ravvisato un vizio decisivo.

  • art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.

    Il mancato riconoscimento della scrittura privata produce effetti preclusivi più forti rispetto al disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, la produzione in appello dell'originale di un atto già documentato in primo grado mediante copia non integra necessariamente produzione di documento nuovo, se non incide sul contraddittorio o sul diritto di difesa.
  • La censura in cassazione formulata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c. della copia fotostatica all'originale non ha effetti preclusivi assoluti: il giudice può comunque verificare la conformità con ogni mezzo di prova, incluse le presunzioni.
  • Il principio di non contestazione non prevale su un accertamento espresso del giudice di merito circa la completezza o regolarità dell'atto, se la censura non indica elementi decisivi trascurati dal giudice.
  • In sede di legittimità, le doglianze sulla rimessione in termini e sulla regolarità della notificazione devono confrontarsi con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.