Ordinanza n. 353/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione cautelare - Del verbale di accertamento dell'idoneità psicofisica, n. -OMISSIS- prot. del 1.10.2025 della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; - della graduatoria finale dei candidati partecipanti, attualmente in itinere, nella parte in cui pregiudica l'idoneità di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale. NONCHE' PER L'AMMISSIONE Del Sig. -OMISSIS- alla procedura selettiva per il concorso per l'ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, pubblicato con bando di concorso sul Portale del Reclutamento il 6.06.2025, sospendendo nelle more l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici per la diagnosi di "note di immaturità", nonché gli atti consequenziali della procedura concorsuale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale e ha impugnato il verbale della Commissione per gli Accertamenti Psicofisici che lo ha dichiarato inidoneo, chiedendo l'annullamento dell'esclusione, l'accertamento del diritto a essere dichiarato idoneo e l'ammissione alla procedura selettiva, previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che dagli atti non è possibile stabilire a quale dei profili concorsuali indicati nel bando il ricorrente abbia partecipato. Inoltre, non risulta documentato se, nelle more, sia stata pubblicata la graduatoria definitiva di merito e, in caso affermativo, in quale data. Tali circostanze sono rilevanti ai fini della procedibilità del ricorso, poiché l'eventuale pubblicazione della graduatoria non tempestivamente impugnata potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'esclusione, consolidatasi per effetto dell'inoppugnabilità dell'atto finale.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dal ricorrente e dall'Amministrazione circa il profilo concorsuale prescelto e l'eventuale pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, con indicazione della relativa data. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare osservazioni e chiarimenti e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, riservando all'esito la decisione sulla domanda cautelare. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la procedibilità dell'impugnazione di un'esclusione da una procedura concorsuale dipende dall'eventuale pubblicazione dell'atto finale della procedura, il giudice può disporre chiarimenti istruttori sulla pubblicazione della graduatoria e sulla sua data, riservando la decisione cautelare e di merito.
- La pubblicazione della graduatoria definitiva di merito, se non tempestivamente impugnata, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione dell'originaria esclusione, in quanto l'atto finale è divenuto inoppugnabile.
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