Sentenza n. 302/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n.-OMISSIS- del Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, notificato in data 11.07.2024, nella parte in cui, dopo aver riconosciuto la dipendenza della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza di equo indennizzo ex D.P.R. 461/2001 “...in quanto la predetta infermità non è classificabile”; - della delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.05.2024, notificato unitamente al predetto decreto, nella parte in cui non riconosce le patologie accertate ascrivibili ad una delle tabelle A o B di cui al D.P.R. n. 834/1981; - di ogni atto presupposto e/o comunque connesso che si anteponga rispetto alla pretesa del ricorrente; e per il risarcimento del danno, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2087 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nella parte in cui ha negato l’equo indennizzo, e parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie conseguenti a traumi subiti durante un’aggressione in servizio, ha contestato il diniego dell’equo indennizzo fondato sulla non classificabilità delle infermità nelle tabelle A e B allegate al d.P.R. n. 834/1981. Ha dedotto violazione del d.P.R. n. 834/1981 e degli artt. 3, 14 e 19 del d.P.R. n. 461/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, perplessità, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che le tabelle non fossero tassative e che l’Amministrazione dovesse ricondurre la patologia psichica, per analogia, a una delle infermità tabellari, previa ulteriore indagine medico-specialistica volta a determinarne gravità e incidenza sulla capacità lavorativa. Ha chiesto una verificazione e l’esibizione della documentazione sanitaria e amministrativa. In via subordinata ha domandato il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., sostenendo che il quadro clinico fosse compatibile con la responsabilità dell’Amministrazione quale datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ritenendo che la contestazione riguardasse la classificabilità della menomazione nelle tabelle A e B, valutazione di competenza della Commissione Medica Ospedaliera e non del Comitato. Il Comitato è competente ad accertare la riconducibilità eziologica dell’infermità all’attività lavorativa, mentre la C.M.O. valuta l’ascrivibilità della menomazione a una categoria di compenso. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudizio della C.M.O. sulla non classificabilità delle patologie è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il Collegio ha ritenuto che la C.M.O. avesse considerato la documentazione specialistica disponibile e che la valutazione sulle patologie fisiche e psichiche non presentasse vizi macroscopici. L’art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 ammette l’indennizzabilità di infermità non tabellari soltanto quando siano equivalenti a una patologia tabellare; non fonda invece un obbligo di applicazione analogica né impone di equiparare qualsiasi menomazione non prevista alle infermità tabellari. Anche il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica. È stata esclusa l’insufficienza motivazionale, poiché il decreto aveva richiamato per relationem il verbale della C.M.O., il quale indicava l’iter diagnostico e gli elementi posti a fondamento del giudizio di non classificabilità. Le richieste di verificazione ed esibizione documentale sono state respinte perché dirette a sostituire il giudizio medico-specialistico dell’Amministrazione e non utilizzabili per supplire all’onere probatorio del privato. È stata respinta anche la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c., in quanto generica e priva della prova del danno, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, d.P.R. 461/2001
La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale [...] ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B [...] ; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse
L’equo indennizzo presuppone l’ascrivibilità della menomazione a una categoria delle tabelle A o B; una patologia non tabellare è indennizzabile soltanto se tecnicamente equivalente a una patologia tabellare. La norma non introduce un obbligo di applicazione analogica.
art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001
Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione
Attribuisce al Comitato di Verifica la competenza sull’accertamento della dipendenza eziologica dell’infermità dal servizio.
art. 14, comma 1, d.P.R. 461/2001
L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato
Il provvedimento conclusivo dell’Amministrazione riguarda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sulla base del parere del Comitato.
art. 198, comma 4, d.lgs. 66/2010
Dal verbale debbono risultare [...] la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa
La Commissione Medica Ospedaliera è competente a valutare la menomazione e la sua ascrivibilità a una categoria di compenso, verificando la classificabilità nelle tabelle applicabili.
d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834
Contiene le tabelle A e B rilevanti per la classificazione delle menomazioni ai fini dell’equo indennizzo.
art. 2087 c.c.
La responsabilità contrattuale del datore di lavoro richiede la prova, da parte del lavoratore, del danno alla salute, della nocività dell’ambiente di lavoro e del nesso causale; solo dopo tale prova spetta al datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, il Comitato di Verifica accerta la riconducibilità dell’infermità o lesione all’attività lavorativa, mentre la Commissione Medica Ospedaliera valuta l’ascrivibilità della menomazione a una categoria di compenso e la sua classificabilità nelle tabelle A e B.
- Il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera sulla classificabilità della menomazione nelle tabelle A e B costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza possibilità di sostituzione della valutazione giudiziale a quella tecnico-specialistica.
- Una menomazione non prevista nelle tabelle A e B può dare diritto all’equo indennizzo soltanto se ritenuta tecnicamente equivalente a una menomazione tabellare; il principio di equivalenza non impone all’Amministrazione di applicare per analogia una voce tabellare né di equiparare automaticamente qualsiasi patologia non espressamente prevista.
- La motivazione del provvedimento che nega l’equo indennizzo per non classificabilità può essere adeguata mediante il richiamo per relationem al verbale della Commissione Medica Ospedaliera, quando tale verbale esponga gli elementi diagnostici e l’iter tecnico che giustificano il giudizio negativo.
- La verificazione o la consulenza tecnica non possono essere utilizzate per sostituire il giudizio tecnico dell’Amministrazione né per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sul privato.
- La domanda di responsabilità del datore di lavoro pubblico ex art. 2087 c.c. è infondata se il lavoratore non allega e prova in modo specifico il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra tali elementi.
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