Sentenza n. 1124/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento nelle parti in cui interessano la Immobiliare -OMISSIS-s.r.l e attribuiscono alla medesima responsabilità/obblighi, - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 7.4.2022, recante ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente” (conosciuta in data 8.4.2022); - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 11.5.2022, recante ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente – Proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare” (conosciuta in data 11.5.2022); - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 10.6.2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente – Integrazione dell'ordinanza 041/2022” (conosciuta in data 21.6.2022), oggetto di correzione di errore materiale in data 14.6.2022; - dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 6.7.2022, recante ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente – Integrazione dell'ordinanza 041/2022 e 066/2022” (conosciuta in data 7.7.2022); e per quanto occorrer possa: - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 2.3.2022 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica; - del verbale di sopralluogo del Comune di Azzate del 28.10.2021; - del verbale di sopralluogo del Comune di Azzate del 10.12.2021; - del verbale di sopralluogo del Comune di Azzate del 24.2.2022; - della comunicazione a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi inviata alla Immobiliare Panzeri S.r.l. prot. -OMISSIS- del 2.3.2022; - della nota a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi del Comune del 7.3.2022 prot. -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze sindacali che imponevano alla proprietaria dell’area la rimozione, lo smaltimento e il ripristino dei luoghi in relazione a un deposito incontrollato di rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società immobiliare ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 48 c.p.a., chiedendo originariamente l’annullamento di una serie di ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, nonché degli atti presupposti e connessi. Le ordinanze, adottate tra aprile e luglio 2022, le ingiungevano, quale proprietaria e detentrice dell’area, di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla demolizione di manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente sosteneva di non essere responsabile dell’abbandono dei rifiuti, imputabile ad altri soggetti coinvolti nelle attività di demolizione e smaltimento, e deduceva la violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, del principio "chi inquina paga", degli artt. 3, 7 e seguenti l. 241/1990, dei principi di partecipazione, buona fede, leale collaborazione e legittimo affidamento, nonché dell’art. 97 Cost. Contestava inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l’illogicità, l’irragionevolezza, la disparità di trattamento, lo sviamento e l’incompetenza, oltre alla violazione del principio di responsabilità condivisa di cui all’art. 192, comma 4, d.lgs. 152/2006. Dopo avere eseguito la rimozione dei rifiuti, la società ha dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato quindi esaminato come azione di accertamento dell’illegittimità, senza che fossero più rilevanti le questioni sulla ritualità della modifica della domanda o sulla mancata impugnazione di precedenti provvedimenti. Restavano estranei al giudizio i rapporti interni e l’eventuale rivalsa della società nei confronti del fallimento proprietario precedente o degli altri soggetti coinvolti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima l’individuazione della società quale destinataria degli obblighi ambientali. L’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 consente di imporre la rimozione dei rifiuti anche al proprietario o titolare di diritti reali o personali sull’area quando l’abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa. Tale responsabilità può derivare non solo dalla partecipazione materiale all’abbandono, ma anche dall’omessa custodia, cioè dalla mancata adozione delle cautele ordinarie idonee a impedire l’accesso di terzi e ulteriori sversamenti. Nel caso concreto, la società aveva acquistato l’area nel dicembre 2021, conosceva la situazione ambientale, era entrata nel possesso del sito e aveva consentito al fallimento, al direttore dei lavori e alle imprese incaricate di continuare ad accedere all’area per eseguire le attività di demolizione e smaltimento. Il Comune, pochi mesi dopo l’acquisto, poteva quindi ragionevolmente rivolgersi anche alla nuova proprietaria, quale soggetto in grado di interrompere le condotte negligenti e di provvedere materialmente alla rimozione. La società non aveva inoltre fornito prova contraria rispetto alla contestata mancata adozione di misure attive di vigilanza e di presidio dell’unico accesso all’area, lungo il quale si erano verificati ulteriori sversamenti. La successiva rimozione dei rifiuti da parte della stessa società ha confermato la sua materiale detenzione e capacità di intervento, senza pregiudicare l’eventuale rivalsa nei rapporti interni verso il fallimento o altri obbligati. Il legittimo affidamento eventualmente leso poteva riguardare gli impegni assunti dal fallimento, non il Comune, che esercitava i propri poteri di vigilanza sul territorio. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
"è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa"
La responsabilità per abbandono o deposito incontrollato può gravare anche sul proprietario dell’area quando la violazione gli sia imputabile per dolo o colpa; la colpa può consistere nell’omessa custodia e nella mancata adozione di cautele idonee a impedire l’abbandono da parte di terzi.
art. 34, comma 3, c.p.a.
"quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori"
La sopravvenuta inutilità dell’annullamento non impedisce la prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto quando il ricorrente dichiari e dimostri un interesse ai fini risarcitori.
art. 48 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario opposto dalla parte resistente.
artt. 8 e seguenti d.P.R. 1199/1971
Le disposizioni sono richiamate in relazione all’originaria proposizione del ricorso straordinario e alla sua trasposizione in sede giurisdizionale.
artt. 3, 7 e seguenti l. 241/1990
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale; il TAR ha respinto le relative censure, ritenendo comunque legittima l’imputazione della responsabilità alla proprietaria.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la censura è stata respinta insieme alle altre doglianze.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006, il proprietario dell’area può essere destinatario dell’ordine di rimozione e ripristino non soltanto quando abbia materialmente abbandonato i rifiuti, ma anche quando l’abbandono gli sia imputabile per colpa derivante dall’omessa custodia e dalla mancata adozione delle ordinarie cautele di vigilanza.
- La disponibilità materiale e giuridica dell’area, unita alla consapevolezza della situazione ambientale e al consenso all’accesso di soggetti incaricati di attività di demolizione o smaltimento, può integrare una responsabilità colposa del proprietario per il perdurare o l’aggravarsi del deposito incontrollato.
- Nei rapporti esterni con l’amministrazione, gli accordi contrattuali con il precedente proprietario o con altri soggetti obbligati possono regolare la rivalsa e la distribuzione interna dei costi, ma non impediscono all’amministrazione di imporre gli obblighi ambientali anche al proprietario che abbia la detenzione dell’area e la concreta possibilità di intervenire.
- L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l’annullamento sia divenuto inutile e che permanga un interesse ai fini risarcitori; tuttavia, la domanda è respinta se il provvedimento risulta legittimo nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →