Cassazione Civile, Ordinanza n. 37876/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di addebito relativo a contributi previdenziali, sostenendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite un successivo preavviso di fermo amministrativo notificato via PEC e deducendo la prescrizione quinquennale del credito contributivo. In appello la pretesa era stata ritenuta ormai consolidata perché l'avviso di addebito risultava regolarmente notificato in data anteriore e non era stato tempestivamente opposto; inoltre era stato ritenuto interruttivo della prescrizione il successivo preavviso di fermo. In cassazione il ricorrente ha denunciato l'omessa applicazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, insistendo sulla prescrizione quinquennale e assumendo la nullità della notifica del preavviso di fermo per la tardività dell'avviso di addebito sottostante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre in modo generico l'eccezione di prescrizione, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata su tre passaggi: regolarità della notifica dell'avviso di addebito; formazione del consolidamento della pretesa per mancata tempestiva opposizione; possibilità di far valere la prescrizione solo per il periodo successivo, ma con interruzione del decorso per effetto del preavviso di fermo notificato entro il quinquennio. Nessuna attività difensiva era stata svolta dagli intimati; perciò la Corte ha compensato le spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2948 c.c.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione quinquennale; la Corte non entra nel merito dell'applicazione perché il motivo è inammissibile per difetto di specifica censura alla motivazione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per denunciare la violazione di legge, ma la censura è ritenuta generica e non idonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
Richiamato per affermare il termine di prescrizione quinquennale delle contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie; la Corte non ne discute nel merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata nel procedimento camerale non partecipato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia della violazione di legge non è sufficiente se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre genericamente la questione già esaminata dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla regolarità della notifica dell'atto impositivo, sulla mancata tempestiva opposizione e sull'effetto interruttivo di atti successivi, il ricorso deve specificamente attaccare ciascuno di questi passaggi logico-giuridici, altrimenti è inammissibile.
- La prescrizione dei contributi previdenziali, anche se in astratto quinquennale, non può essere utilmente dedotta in cassazione se non si censura la ricostruzione fattuale e giuridica del consolidamento della pretesa e dell'interruzione del termine effettuata dal giudice di merito.
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