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Sentenza

Sentenza n. 1638/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501989

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che ordinava l’accredito di una somma sulla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 30 gennaio 2024, non impugnata e divenuta irrevocabile, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente la somma indicata nella sentenza, da spendere entro il termine stabilito dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 6 febbraio 2024. Il ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse dato esecuzione al giudicato. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha affermato che anche una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto all’obbligo imposto dalla sentenza. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sulla carta docente del ricorrente la somma stabilita dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato un Commissario ad acta, individuato nell’organo dirigenziale competente del Ministero, con facoltà di delega, destinato ad attivarsi su istanza del ricorrente qualora l’amministrazione non adempia nel termine assegnato, disponendo di un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La norma individua la finalità istituzionale della carta docente sulla quale deve essere effettuato l’accredito disposto dal giudice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di comportamento o di prestazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario, devono risultare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata, unitamente all’assenza di elementi che comprovino l’adempimento, consente al giudice dell’ottemperanza di ritenere ineseguito l’obbligo imposto dal giudicato, ove siano documentati gli altri presupposti dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeScuola
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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