Ordinanza n. 190/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 240/2024, emessa dal Tribunale di Como in funzione di Giudice del Lavoro, che ha accertato il diritto delle ricorrenti a ottenere l’accredito della carta docente per le corrispondenti annualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Tribunale di Como, giudice del lavoro, della quale è chiesta l’ottemperanza mediante accredito della carta docente per le annualità riconosciute
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva accertato il loro diritto all’accredito della carta docente. Il TAR ha rilevato un possibile vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, ne era stata depositata una copia informatica insieme al ricorso, ma non conteneva l’oggetto del giudizio, l’indicazione della parte resistente né altri elementi idonei a identificare la controversia. Il Collegio ha esaminato la nozione di procura speciale, il significato della procura considerata apposta in calce al ricorso nel processo telematico e la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto che la procura speciale rilasciata su foglio separato e trasmessa come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale debba contenere autonomamente elementi esaustivi di identificazione della controversia, poiché manca l’incorporazione materiale tra procura e ricorso sulla quale la giurisprudenza fonda, nei documenti cartacei unitari, l’assorbimento del requisito di specialità. La qualificazione della procura come apposta in calce ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico rileva per la certificazione dell’autografia, ma non elimina l’esigenza del contenuto identificativo della procura speciale. Il Collegio ha escluso, alla luce dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, la rinnovabilità ordinaria della procura quale requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha tuttavia riconosciuto l’esistenza, al momento del rilascio della procura, di oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, tali da giustificare l’errore scusabile. Ha quindi assegnato alle ricorrenti un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare una procura idonea, recante l’esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio, e ha fissato la camera di consiglio per la prosecuzione al 18 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve identificare la controversia cui si riferisce.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta al processo telematico la modalità di certificazione dell’autografia, ma non determina il contenuto minimo della procura speciale né rende automaticamente idonea una procura priva degli elementi identificativi della lite.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente l’applicazione, nei limiti compatibili, delle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione della procura non opera, secondo l’orientamento richiamato, quando la procura speciale è requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Consente eccezionalmente di rimediare a decadenze o difficoltà difensive determinate da obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte.
art. 25 c.p.a.
Richiamato in relazione al domicilio delle ricorrenti ai sensi della disciplina processuale amministrativa.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo telematico, la procura rilasciata su foglio analogico separato dal ricorso nativo digitale, della quale sia depositata copia informatica insieme al ricorso, deve contenere autonomamente l’oggetto del giudizio, l’indicazione delle parti e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
- La previsione secondo cui la procura su foglio separato si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce opera per adeguare al processo telematico la certificazione dell’autografia della sottoscrizione, ma non esonera dal requisito sostanziale della specialità e dall’identificazione della lite.
- L’idoneità di una procura generica apposta in calce o a margine deriva, nella ricostruzione giurisprudenziale, dall’incorporazione materiale della procura e del ricorso in un contesto documentale unitario; tale giustificazione non è automaticamente estensibile alla procura analogica separata dal ricorso informatico.
- Quando l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, il difetto originario non è ordinariamente sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile può essere concesso, in via eccezionale, per il vizio della procura quando, al momento della sua formazione, sussistano oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura separata nel processo telematico.
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