Cassazione Civile, Ordinanza n. 17740/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 emesso in base al redditometro ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, con recupero a tassazione di un maggior reddito fondato su beni-indice di capacità contributiva, tra cui consistenti conferimenti di denaro, versamenti per la costituzione di una società e spese di manutenzione di immobili. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, mentre in appello l'Ufficio aveva poi conseguito la riforma della decisione. In sede di legittimità il contribuente aveva dapprima impugnato la sentenza regionale e, separatamente, aveva chiesto la definizione agevolata della lite pendente ex art. 5 l. n. 130/2022. L'Agenzia aveva negato la definizione ritenendo non scomputabile, dal quantum dovuto, quanto già versato dal contribuente per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. Il motivo di ricorso contro il diniego denunciava violazione dell'art. 5 l. n. 130/2022, sostenendo che la norma consente di computare "eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza del giudizio", quindi anche i pagamenti eseguiti per la definizione agevolata delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, annullando il provvedimento dell'Ufficio. Ha ritenuto che, ai fini del calcolo dell'importo netto dovuto per la definizione della lite pendente in cassazione, debbano essere considerati anche i versamenti effettuati a titolo di sanzioni in pendenza di giudizio. Conseguentemente, preso atto della documentazione depositata dal contribuente attestante il perfezionamento della definizione ai sensi dell'art. 5 l. n. 130/2022, ha dichiarato estinto il giudizio principale iscritto al n. 1413/2022 R.G. Le spese del giudizio relativo al diniego sono state compensate per la particolarità della questione, mentre quelle del giudizio definito sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base dell'accertamento sintetico IRPEF fondato su beni-indice di capacità contributiva.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nei precedenti motivi di legittimità sul tema della ritualità del deposito dell'appello notificato a mezzo posta.
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nei precedenti motivi di legittimità sul tema della costituzione in giudizio e del deposito della documentazione postale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro della censura per error in procedendo nei precedenti giudizi di cassazione.
art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Norma invocata dall'Ufficio per sostenere che il pagamento agevolato delle sanzioni non potesse essere scomputato ai fini della definizione della lite; la Corte la qualifica come disciplina premiale non incompatibile con l'art. 5 l. n. 130/2022.
art. 5 l. n. 130/2022
comma 1; comma 2; comma 3; comma 4; comma 9; comma 11
La Corte afferma che, ai fini della definizione delle controversie tributarie pendenti in cassazione, devono essere scomputati anche i versamenti effettuati a titolo di sanzioni in pendenza di giudizio; il diniego è impugnabile davanti alla Cassazione e, una volta perfezionata la definizione, il giudizio si estingue.
art. 16, comma 3, l. n. 289/2002
Richiamato quale criterio per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
Richiamato come forma del provvedimento con cui si definiscono le controversie tributarie agevolate pendenti in cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 53 Cost.
Evocato come canone interpretativo che depone per una lettura della norma favorevole al computo dei versamenti a titolo di sanzioni.
art. 97 Cost.
Evocato come ulteriore parametro costituzionale a sostegno di un'interpretazione non irragionevolmente penalizzante per chi abbia già pagato parte delle somme.
art. 3 Cost.
Richiamato quale principio di eguaglianza formale e sostanziale a supporto dell'interpretazione estensiva del comma 9 dell'art. 5 l. n. 130/2022.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in cassazione, l'espressione che impone di tener conto dei versamenti effettuati "a qualsiasi titolo" in pendenza di giudizio comprende anche i pagamenti eseguiti per la definizione agevolata delle sanzioni, purché tali somme siano state versate in costanza della controversia che si intende definire.
- Le discipline premiali che consentono la definizione agevolata delle sanzioni e la definizione agevolata della lite non sono incompatibili: il pagamento agevolato delle sanzioni non esce dal perimetro della lite ai fini del calcolo dell'importo netto dovuto, perché resta un esborso collegato al giudizio pendente.
- In materia di condono o definizione agevolata, l'interpretazione della norma deve evitare risultati irragionevoli e diseguali, privilegiando la soluzione che non penalizzi chi ha già versato somme in corso di causa rispetto a chi non abbia effettuato alcun pagamento.
- Quando la lite tributaria è pendente in cassazione e la definizione agevolata si perfeziona, il giudizio principale deve essere dichiarato estinto; il diniego illegittimo della definizione va annullato dalla Corte investita dell'impugnazione.
- Ai fini del computo dell'importo dovuto per la definizione agevolata, rilevano i pagamenti già effettuati in pendenza di giudizio purché siano riferibili alla controversia e ancora in contestazione; resta esclusa solo la restituzione di somme eventualmente eccedenti quanto dovuto per la definizione.
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