Cassazione Civile, Ordinanza n. 04043/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario e da garanzie fideiussorie collegate. Una società correntista e le persone fisiche garanti avevano contestato alla banca la legittimità della revoca degli affidamenti, la vendita di titoli costituiti in pegno e la compensazione del ricavato con il debito di conto, nonché la correttezza del saldo preteso. In appello la banca aveva ottenuto la condanna al pagamento del saldo passivo. In sede di cassazione, una precedente decisione aveva accolto solo alcuni motivi della garante, affermando che la mera ricognizione di debito non bastava a precludere l’esame delle contestazioni sul rapporto fondamentale. Nel giudizio di rinvio, la corte territoriale ha però respinto sia la domanda della banca sia le contestazioni della garante, ritenendo decisiva la mancanza dei contratti originari di conto corrente e di estratti conto completi. La banca ha quindi ricorso per cassazione deducendo, da un lato, violazione del giudicato e dell’art. 1988 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito avesse efficacia vincolante e che la controparte dovesse provare il minor dovuto; dall’altro, ha censurato la compensazione delle spese nei confronti della società correntista. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che le sue domande e difese dovevano essere esaminate perché i temi erano comuni al rapporto principale e contestando la declaratoria di giudicato e il rigetto delle sue censure istruttorie e risarcitorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della banca, ritenendo non corretta la decisione del giudice di rinvio nella parte in cui aveva respinto la domanda riconvenzionale della banca per la sola mancanza dei contratti originari e di parte degli estratti conto, senza procedere a una verifica coerente con i principi già fissati in sede rescindente e con i criteri probatori applicabili ai rapporti di conto corrente. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulla compensazione delle spese. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società correntista, perché le sue questioni erano già definitivamente respinte o avrebbero dovuto essere riproposte con impugnazione incidentale contro la sentenza di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per un nuovo esame dell'entità dell'eventuale credito bancario e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma ha efficacia confermativa del rapporto fondamentale e determina una mera astrazione processuale della causa debendi, con semplice relevatio ab onere probandi a favore del destinatario; l'effetto vincolante viene meno se il rapporto fondamentale è contestato e la contestazione è supportata da fatti idonei a incidere sulla debenza.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava su ciascuna parte per i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni; nei rapporti di conto corrente bancario la banca che agisce per il saldo deve provare il proprio credito, ma la ricostruzione del saldo può avvenire anche con documentazione diversa dagli estratti completi, quando idonea a rappresentare le movimentazioni.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato interno non poteva essere invocato nel senso prospettato dalla banca, perché il giudice di rinvio doveva attenersi ai limiti segnati dalla precedente cassazione, ma non risultava precluso il riesame richiesto dalla pronuncia rescindente.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato sostanziale, ma la Corte ha escluso che vi fosse una preclusione nel senso dedotto dalla banca rispetto al riesame del credito nel giudizio di rinvio.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione gli enunciati della sentenza rescindente o i suoi necessari presupposti.
art. 392 c.p.c.
È la norma che disciplina la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice di rinvio dopo la cassazione con rinvio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal motivo sulle spese di lite e dalla compensazione, ma la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
art. 327 c.p.c.
Richiamato nel vaglio della tempestività del ricorso incidentale, con applicazione del termine lungo ratione temporis.
art. 370 c.p.c.
Richiamato per verificare la tempestività del ricorso incidentale nel controricorso.
art. 331 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente incidentale in tema di cause dipendenti e litisconsorzio; la Corte ha ritenuto la doglianza ininfluente o comunque inammissibile nella concreta situazione processuale.
art. 332 c.p.c.
Richiamato solo in via argomentativa sul tema della scindibilità delle posizioni processuali; la Corte ha escluso che ciò incidesse sull'esito.
art. 1306 c.c.
Richiamato in tema di effetti favorevoli della sentenza nei confronti del fideiussore/coobbligato; la Corte lo ha ritenuto irrilevante nel caso concreto.
art. 1944 c.c.
Richiamato per la natura accessoria della fideiussione e per il rapporto tra debitore principale e fideiussore.
art. 1945 c.c.
Richiamato per la possibilità del fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale.
art. 1936 c.c.
Richiamato in tema di fideiussione quale garanzia personale accessoria.
art. 1939 c.c.
Richiamato in tema di validità/estensione della garanzia fideiussoria in rapporto all'obbligazione principale.
art. 1941 c.c.
Richiamato in tema di contenuto e limiti della fideiussione.
art. 1218 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali come base delle domande risarcitorie e dell'inadempimento contrattuale; non è stata però operata una specifica statuizione di merito su tali domande in questa sede.
art. 1832 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di approvazione/contestazione degli estratti conto.
art. 1842 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali sul conto corrente bancario e sulle domande risarcitorie.
art. 1843 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di affidamento e utilizzo delle somme sul conto.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli argomenti di prova, nonché alla possibilità di valorizzare documentazione diversa dagli estratti completi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce della Cassazione.
art. 210 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sull'esibizione di documenti bancari.
art. 263 c.p.c.
Richiamato nel motivo incidentale sul rigetto delle istanze istruttorie.
art. 2710 c.c.
Richiamato come possibile fonte documentale utilizzabile nella ricostruzione del rapporto bancario attraverso le scritture contabili dell'impresa.
art. 2709 c.c.
Richiamato come possibile fonte documentale utilizzabile nella ricostruzione del rapporto bancario attraverso le scritture contabili dell'impresa.
art. 2711 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale sul potere di esibizione/documentazione bancaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non elimina la possibilità di contestare il rapporto fondamentale quando siano allegati fatti idonei a incidere sulla sua esistenza, validità o misura; la sua efficacia è di presunzione relativa e non di autonoma fonte del credito.
- Nel giudizio di rinvio la Corte deve attenersi al principio di diritto e ai limiti fissati dalla precedente cassazione, ma il giudice di rinvio deve comunque riesaminare i temi rimessi, senza poter ridurre la decisione alla sola esistenza di una ricognizione di debito se la Cassazione ha imposto la verifica delle contestazioni sul rapporto sottostante.
- Nel contenzioso sul saldo di conto corrente bancario, banca e correntista sono entrambi gravati dall'onere di provare i fatti posti a base delle rispettive domande ed eccezioni; la banca creditrice deve dare dimostrazione del credito, ma la ricostruzione del rapporto non è necessariamente limitata agli estratti conto completi se esistono altri elementi documentali idonei e valutabili.
- L'assenza di alcuni estratti conto o del contratto originario non comporta automaticamente il rigetto della domanda della banca o del correntista: il giudice deve valutare complessivamente la documentazione disponibile e, solo in mancanza di una ricostruzione completa, può ricorrere a criteri di ricalcolo coerenti con la ripartizione dell'onere probatorio.
- Nei rapporti garantiti da fideiussione, le eccezioni relative al rapporto principale possono essere opposte dal fideiussore, ma la loro spendibilità processuale dipende anche dalla struttura delle impugnazioni e dall'eventuale formazione del giudicato nei confronti della singola parte.
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