Cassazione Penale, Ordinanza n. 10764/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma; dal testo non emerge il reato specifico contestato, ma emerge la conferma della condanna e il rigetto delle doglianze sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che lo aveva condannato. Nel ricorso ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato la mancata applicazione dell'attenuante collegata alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ovvero il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese, quindi non specifico; ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche era logica e sufficiente.
Norme richiamate
sent. n. 86/2024 Corte costituzionale
Richiamata dal ricorrente come base della richiesta di applicazione di una attenuante; la Corte rileva che la censura è ripetitiva e non specifica, perché già esaminata e respinta in appello.
art. 62-bis c.p.
La Corte richiama, in sostanza, il tema delle circostanze attenuanti generiche, affermando che il diniego è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione e che il giudice di merito non deve confutare uno per uno tutti gli elementi allegati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non possono tradursi in una rivalutazione di merito, essendo sindacabile in cassazione solo una motivazione illogica o apparente.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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