Sentenza n. 1068/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera di indizione di una procedura di gara per l'affidamento quinquennale del servizio di lavanolo, con il disciplinare tecnico, i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, il capitolato d'oneri e il verbale presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti della gara bandita nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, deducendo: 1) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni e con la delibera ANAC n. 298 del 17 giugno 2024, come aggiornata nel luglio 2025, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in ragione della sottostima della base d'asta rispetto al reale valore del servizio, tale da impedire la formulazione di un'offerta valida; 2) violazione dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 18.2 del bando tipo ANAC n. 1/2023; 4) violazione dell'art. 25 del disciplinare tecnico, poiché la presentazione della campionatura dopo la domanda di partecipazione e dopo la conoscenza dei nominativi degli altri concorrenti avrebbe potuto compromettere l'imparzialità della commissione, consentendo di calibrare la campionatura sulla base degli altri partecipanti.
La decisione
Nel corso del giudizio la stazione appaltante ha adottato una successiva delibera con la quale ha annullato in autotutela il provvedimento originariamente impugnato e ha indetto una nuova procedura. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'annullamento sopravvenuto avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha ritenuto fondata la domanda di annullamento, rilevando che il riferimento al mero errore materiale contenuto nel provvedimento di autotutela disvelava comunque un'evidente sottovalutazione della base d'asta, oggetto del primo motivo di ricorso. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda ospedaliera, liquidate in complessivi 2.500 euro oltre accessori, con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio e idoneo a soddisfare integralmente l'interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 123 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale parametro di legittimità con il secondo motivo di ricorso; la sentenza non esamina autonomamente la relativa censura per effetto della cessazione della materia del contendere.
art. 83, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale parametro di legittimità con il terzo motivo di ricorso; la sentenza non esamina autonomamente la relativa censura.
Massime di principio
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato durante il giudizio e idoneo a realizzare integralmente l'interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, il giudice può valutare la fondatezza della domanda di annullamento sulla base dell'illegittimità emergente dagli atti, anche quando l'amministrazione qualifichi il vizio posto a fondamento dell'autotutela come mero errore materiale.
- La sottovalutazione evidente della base d'asta, ove impedisca la formulazione di un'offerta valida, costituisce un profilo idoneo a fondare la domanda di annullamento degli atti di gara.
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