Cassazione Penale, Sentenza n. 19848/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che, su richiesta del Pubblico Ministero, aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 10/02/2020 (irrevocabile 07/11/2024). Il giudice dell'esecuzione aveva motivato la revoca rilevando una precedente condanna irrevocabile del 21/06/2019 (passata in giudicato il 12/07/2020) a pena detentiva non sospesa, e ha applicato il combinato disposto degli artt. 164 e 168 c.p. ritenendo che la preesistente condanna impedisse la concessione del beneficio. Il ricorrente ha censurato l'applicazione dell'art. 168 c.p. (in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che la fattispecie rientra nell'ambito dell'art. 164, secondo comma, n.1 (condanna precedente a pena detentiva non sospesa) la cui rilevanza deve essere valutata in sede di cognizione e non può legittimare, in executivis, la revoca mediante art. 674 c.p.p.; ha inoltre osservato che la pena sospesa era stata concessa una sola volta e che le ipotesi di revoca richiamate dal giudice non si applicavano al caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non potesse revocare la sospensione condizionale con riferimento alla causa ostativa prevista dall'art. 164, secondo comma, n.1 c.p. (preesistenza di condanna a pena detentiva non sospesa), poiché l'art. 674 c.p.p., comma 1-bis, rimette al giudice dell'esecuzione la revoca solo per i casi richiamati dall'art. 168, terzo comma, che riguarda specificamente la sottrazione al divieto di concessione piu volte (art. 164, quarto comma) e non tutte le cause ostative del secondo comma. La Corte ha inoltre chiarito che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.95/1976, la parificazione tra condanne a pena sospesa e a pena non sospesa rileva solo per le condanne a pena non sospesa che siano in astratto sospendibili secondo i limiti dell'art. 163 c.p.; nel caso concreto la precedente condanna (2 anni e 4 mesi) non rientrava in tale ambito e dunque restava regolata dall'art. 164, secondo comma, n.1, che non autorizza la revoca in sede esecutiva. Di conseguenza non sussistevano i presupposti legali per la revoca adottata dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Disciplina le cause di revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte interpreta il terzo comma come richiamabile dal giudice dell'esecuzione (per effetto dell'art. 674 c.p.p., comma 1-bis) esclusivamente nei casi di revoca connessi alla violazione dell'art. 164, quarto comma (concessione piu volte del beneficio), non come strumento generale per tutte le cause ostative del secondo comma.
art. 164 cod. pen.
Contiene le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: il secondo comma, n.1 riguarda la preesistenza di una condanna a pena detentiva non sospesa; il quarto comma disciplina la disciplina della concessione nonostante precedenti condanne purché il cumulo non superi i limiti di cui all'art. 163. La Corte distingue tra le condanne non sospese suscettibili di sospensione secondo l'art. 163 (che possono essere considerate alla stregua del quarto comma) e le condanne non sospese non suscettibili di sospensione, che rimangono assoggettate al secondo comma e la cui rilevanza deve essere valutata in sede di cognizione.
art. 674 cod. proc. pen.
"il giudice dell'esecuzione altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen."
Limita il potere del giudice dell'esecuzione alla revoca in sede esecutiva ai soli casi espressamente richiamati dall'art. 168, terzo comma; non autorizza una revoca generalizzata per tutte le cause ostative dell'art. 164, secondo comma.
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena entro i quali la sospensione condizionale può essere concessa; la Corte richiama questo articolo per distinguere le condanne non sospese che sono comunque in astratto sospendibili (rilevanti ai fini dell'art. 164, quarto comma) da quelle non sospendibili, che restano escluse dall'ambito considerato dall'art. 168, terzo comma.
Corte costituzionale, sent. n. 95 del 1976
Ha adeguato l'interpretazione dell'art. 164, quarto comma, parificando in termini di accesso al beneficio le condanne precedenti a pena sospesa e alcune condanne a pena non sospesa, ma tale parificazione si applica solo alle condanne non sospese che siano in astratto sospendibili ai sensi dell'art. 163; non si estende a tutte le condanne non sospese.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione; utilizzata dalla difesa per inquadrare la censura di errata applicazione di norme sostanziali (art. 168 c.p.).
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale solo se ricorre una delle ipotesi tassativamente richiamate dall'art. 168, terzo comma, c.p., come richiamato dall'art. 674, comma 1-bis, c.p.p.; non tutte le cause ostative previste dall'art. 164, secondo comma, sono pertanto rilevabili in executivis.
- La preesistenza di una condanna a pena detentiva non sospesa (art. 164, secondo comma, n.1) costituisce di regola una causa ostativa la cui valutazione deve essere effettuata in sede di cognizione; se il beneficio è stato accordato dal giudice della cognizione nonostante tale condanna, la rimozione della sospensione non può normalmente avvenire d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
- Solo le condanne a pena non sospesa che siano in astratto sospendibili secondo i limiti dell'art. 163 c.p. (per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n.95/1976) possono essere considerate, ai fini della revoca in executivis, nell'ambito dell'art. 164, quarto comma; le condanne non sospendibili restano estranee a tale meccanismo.
- In presenza di una revoca adottata in executivis sulla base di una causa ostativa che non rientra tra quelle richiamate dall'art. 168, terzo comma, è opportuno proporre tempestivamente impugnazione (anche in Cassazione) poiché il potere del giudice dell'esecuzione è limitato dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata.
- Prima di adottare o accettare provvedimenti di revoca della sospensione condizionale è necessario verificare: a) la data e la natura delle precedenti condanne; b) se le precedenti pene erano in astratto sospendibili ai sensi dell'art. 163; c) se l'eventuale vizio poteva o doveva essere dedotto in sede di cognizione (appello) e quindi abbia determinato il passaggio in giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19651/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19652/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19653/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19753/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19763/2026 del 29/05/2026
- Sentenza penale · 29 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19845/2026 del 29/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →