Cassazione Penale, Sentenza n. 22931/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione il provvedimento di riesame che aveva parzialmente confermato il sequestro probatorio disposto dalla Procura (relativo a dispositivi informatici e copie forensi). Lamenta violazione degli artt. 191 e 253 c.p.p. e dell'art. 648-bis c.p. (nonché degli artt. 15 e 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. add. CEDU) sostenendo che le parole chiave impiegate per le ricerche digitali potrebbero essere state ricavate anche dai dati presenti nel suo cellulare durante un primo sequestro poi annullato, con conseguente inutilizzabilità e nullità degli esiti della comparazione successiva.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Affronta preliminarmente l'istanza di rinvio del difensore (rilevando che non sono soddisfatti i requisiti per legittimo impedimento). Sul merito, conferma che la riedizione del potere ablatorio non è preclusa dopo il primo annullamento quando non si sia formato un giudicato cautelare sul merito probatorio. Ritiene congruente e adeguata la motivazione del Pubblico Ministero in ordine al fatto ipotizzato, al titolo di reato, al nesso di pertinenzialità, alla natura dei beni e alle esigenze probatorie; sottolinea che sono state indicate specifiche informazioni oggetto di ricerca, le parole chiave, i criteri di selezione (data mining) e il perimetro temporale, escludendo una ricerca esplorativa. La censura difensiva circa l'uso comparativo di dati ricavati dai dispositivi del ricorrente è ritenuta generica e infondata, specie in mancanza di prova che le parole chiave discendessero dai suoi dispositivi; inoltre la comparazione appariva diretta a verificare ricorrenze dopo una ricerca guidata lecita. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Richiamata come titolo di reato contestato (ipotesi di riciclaggio); la Corte prende atto che il Pubblico Ministero ha adeguatamente motivato il fatto ipotizzato e il nesso di pertinenzialità con gli oggetti sottoposti a sequestro
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in sede di censura processuale; la Corte ritiene non provata la violazione dedotta e che le operazioni di data mining siano state adeguatamente circoscritte
art. 253 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione a questioni di illegittimità e inutilizzabilità: la Corte non riconosce la fondatezza delle censure atteso che non è dimostrata la derivazione illecita delle parole chiave dal primo sequestro annullato
artt. 15 e 42 Cost.
Invocate come garanzie costituzionali (diritto alla segretezza delle comunicazioni e diritto alla proprietà/garanzie procedurali): la Corte ritiene che le misure e le limitazioni contestate siano state sufficientemente motivate e circoscritte, non essendone dimostrata l'illiceità
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
Ricondotto nella censura sulla tutela dei beni; la Corte non ritiene sussistente una violazione in presenza della motivazione sulle esigenze probatorie e sulla perimetrazione delle ricerche
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La riedizione di un provvedimento ablatorio è possibile dopo un annullamento preliminare se non si è formato un giudicato cautelare sul merito probatorio; il Pubblico Ministero può nuovamente disporre il sequestro se fornisce nuova o più ampia motivazione
- Per evitare che una ricerca digitale sia qualificata come 'esplorativa' è necessario che la delega indichi chiaramente l'oggetto della ricerca, le specifiche informazioni ricercate, le parole chiave, i criteri di selezione (data mining) e il perimetro temporale dei dati da acquisire
- Per censurare l'utilizzo di dati come 'derivati' da un sequestro annullato, la difesa deve dimostrare concretamente la provenienza illecita delle parole chiave o dei dati impiegati: obiezioni generiche sono manifestamente infondate
- L'utilizzo a fini comparativi di dati rinvenuti su dispositivi di indagati diversi può essere legittimo se i dati sono stati acquisiti regolarmente e la comparazione interviene dopo ricerche guidate e correttamente motivate
- Il legittimo impedimento del difensore per concomitanti udienze richiede il rispetto di condizioni specifiche (comunicazione tempestiva, indicazione precisa delle ragioni che rendono essenziale la presenza del difensore nell'altro procedimento, rappresentazione dell'assenza di altro codifensore idoneo e dell'impossibilità di sostituzione ai sensi dell'art. 102 c.p.p.); la semplice indicazione della contemporaneità non è sufficiente
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