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Sentenza

Sentenza n. 448/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 518/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 518/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” di provvedere sull’istanza di accesso documentale e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00 per le spese di lite, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. La sentenza era stata notificata il 21 novembre 2025; secondo la ricorrente, decorso il termine di 120 giorni scaduto il 21 marzo 2026, il Ministero non aveva pagato le somme dovute. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, quantificando in € 1.196,00 le spese di lite comprensive degli accessori, in € 150,00 il contributo unificato e in € 1.346,00 il totale richiesto, oltre interessi legali e spese successive, nonché la nomina del commissario ad acta. Il Ministero ha depositato documentazione relativa all’ottemperanza della parte della sentenza concernente l’ostensione, ma non ha provato il pagamento delle spese e del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’esecuzione del credito risultante dal giudicato, rilevando che la sentenza n. 518/2025 era passata in giudicato e che il Ministero non aveva dimostrato di aver pagato le spese di lite e il contributo unificato. Ha escluso le ulteriori “spese successive” richieste, poiché non ne era stata fornita prova. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 1.000,00 per spese di lite, oltre agli accessori di legge (spese forfetarie al 15% e contributo previdenziale al 4%), € 150,00 per contributo unificato e gli interessi legali sulle somme dovute dalla data del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo. In caso di ulteriore inottemperanza, dopo il termine di 60 giorni e su richiesta della ricorrente, il pagamento sarà eseguito entro i successivi 60 giorni dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o da un dirigente o funzionario delegato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va, pertanto, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 518/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato, provvedendo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia, al pagamento della somma liquidata nella sentenza ottemperanda a titolo di spese di lite [a) Euro 1.000,00 - oltre accessori 15% per spese forfetarie e 4% C.P. - oltre ad Euro 150,00 quanto al contributo unificato], oltre interessi legali calcolati dalla data del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 518/2025 sino al soddisfo.

    Il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato e può fissare un termine per l’adempimento, prevedendo l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    5.4. Tale indirizzo va condiviso alla luce del disposto dell’art. 112, comma 3, c.p.a., che consente di proporre, “anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, [una] azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.

    Nel giudizio di ottemperanza è proponibile anche la domanda di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 1282 c.c.

    5.3. Il Collegio, infatti, intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sulle somme riconosciute a titolo di spese legali a favore del difensore antistatario spettano, in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza, anche gli interessi, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e sino al soddisfo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 c.c. e 112, comma 3, c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 768; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 novembre 2020, n. 1157; id. 18 ottobre 2016, n. 1579; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 marzo 2016, n. 4943).

    Sulle somme dovute per spese legali spettano gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione non prova di avere adempiuto alla statuizione definitiva di condanna al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e può fissare un termine per il pagamento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Le somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato a titolo di spese legali sono debiti di valuta; su di esse spettano gli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza fino al pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere proposta la domanda di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
  • Le ulteriori spese richieste in sede di ottemperanza non possono essere riconosciute se non ne è fornita prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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