Sentenza n. 448/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 518/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di lite e del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 518/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato all’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Zanelli” di provvedere sull’istanza di accesso documentale e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00 per le spese di lite, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. La sentenza era stata notificata il 21 novembre 2025; secondo la ricorrente, decorso il termine di 120 giorni scaduto il 21 marzo 2026, il Ministero non aveva pagato le somme dovute. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato, quantificando in € 1.196,00 le spese di lite comprensive degli accessori, in € 150,00 il contributo unificato e in € 1.346,00 il totale richiesto, oltre interessi legali e spese successive, nonché la nomina del commissario ad acta. Il Ministero ha depositato documentazione relativa all’ottemperanza della parte della sentenza concernente l’ostensione, ma non ha provato il pagamento delle spese e del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all’esecuzione del credito risultante dal giudicato, rilevando che la sentenza n. 518/2025 era passata in giudicato e che il Ministero non aveva dimostrato di aver pagato le spese di lite e il contributo unificato. Ha escluso le ulteriori “spese successive” richieste, poiché non ne era stata fornita prova. Ha ordinato al Ministero di pagare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 1.000,00 per spese di lite, oltre agli accessori di legge (spese forfetarie al 15% e contributo previdenziale al 4%), € 150,00 per contributo unificato e gli interessi legali sulle somme dovute dalla data del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda fino al soddisfo. In caso di ulteriore inottemperanza, dopo il termine di 60 giorni e su richiesta della ricorrente, il pagamento sarà eseguito entro i successivi 60 giorni dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o da un dirigente o funzionario delegato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Va, pertanto, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 518/2025 di questo Tribunale, passata in giudicato, provvedendo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia, al pagamento della somma liquidata nella sentenza ottemperanda a titolo di spese di lite [a) Euro 1.000,00 - oltre accessori 15% per spese forfetarie e 4% C.P. - oltre ad Euro 150,00 quanto al contributo unificato], oltre interessi legali calcolati dalla data del passaggio in giudicato della citata sentenza n. 518/2025 sino al soddisfo.
Il giudice dell’ottemperanza ordina il pagamento delle somme dovute in forza del giudicato e può fissare un termine per l’adempimento, prevedendo l’intervento sostitutivo del commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
5.4. Tale indirizzo va condiviso alla luce del disposto dell’art. 112, comma 3, c.p.a., che consente di proporre, “anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, [una] azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
Nel giudizio di ottemperanza è proponibile anche la domanda di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
art. 1282 c.c.
5.3. Il Collegio, infatti, intende dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui sulle somme riconosciute a titolo di spese legali a favore del difensore antistatario spettano, in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza, anche gli interessi, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza e sino al soddisfo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1282 c.c. e 112, comma 3, c.p.a. (cfr. C.d.S., Sez. III, 6 febbraio 2018, n. 768; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 16 novembre 2020, n. 1157; id. 18 ottobre 2016, n. 1579; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 marzo 2016, n. 4943).
Sulle somme dovute per spese legali spettano gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione non prova di avere adempiuto alla statuizione definitiva di condanna al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e può fissare un termine per il pagamento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Le somme dovute in forza di una sentenza passata in giudicato a titolo di spese legali sono debiti di valuta; su di esse spettano gli interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza fino al pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere proposta la domanda di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
- Le ulteriori spese richieste in sede di ottemperanza non possono essere riconosciute se non ne è fornita prova.
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