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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19524 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado in merito ad avvisi di accertamento relativi a IRPEG, IRAP e IVA. La contestazione riguardava principalmente la ricostruzione induttiva dei ricavi e la determinazione della base imponibile, calcolata dall'Ufficio sulla base dei corrispettivi risultanti dal bilancio della contribuente. La CTR aveva ritenuto legittimo il metodo induttivo e aveva elevato il monte ricavi ai fini IRPEG a 174.618.635 vecchie lire. Il ricorso in Cassazione riguardava esclusivamente uno degli avvisi di accertamento.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che la controversia relativa all'avviso impugnato era stata definita in applicazione delle disposizioni sulla definizione agevolata delle liti fiscali. Venuto meno l'interesse alla prosecuzione del processo e cessata la materia del contendere, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tale avviso, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nei medesimi limiti e ha compensato integralmente le spese tra le parti. La Corte non ha quindi deciso nel merito la correttezza dell'accertamento o della ricostruzione induttiva dei ricavi.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 11 del 1998, art. 39

    Richiamato quale base normativa per la definizione della lite fiscale che ha determinato il venir meno della materia del contendere.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8

    Prevede gli effetti processuali della definizione agevolata della controversia, tra cui l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46

    Consente la dichiarazione di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere e giustifica, nel caso concreto, la compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita in via agevolata durante il giudizio, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse delle parti a ottenere una decisione sul merito.
  • La definizione della lite non equivale necessariamente a una vittoria nel merito del contribuente: la Corte non accerta se l'avviso fosse illegittimo, ma prende atto della composizione della controversia.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio nei limiti riguardanti l'atto definito, poiché non è più idonea a regolare il rapporto tra le parti.
  • La compensazione delle spese è possibile quando la controversia si chiude per una definizione transattiva o agevolata, senza una soccombenza piena di una delle parti.
  • Se una sentenza riguarda più avvisi di accertamento, l'estinzione può operare soltanto per l'avviso effettivamente definito o impugnato; gli altri capi restano estranei alla decisione.

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