Cassazione Penale, Sentenza n. 27444/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva sostituito la misura cautelare con gli arresti domiciliari per i capi 13), 153) e 154). I motivi di ricorso includevano: 1) carenza/mancata autonoma valutazione nella motivazione dell'ordinanza genetica (vizio di motivazione "per relationem"); 2) omesso interrogatorio preventivo ex art. 291 c.1 (nullità dell'ordinanza) e presunta erronea qualificazione della tardività dell'eccezione; 3) inutilizzabilità delle videoriprese per violazione dell'art. 266 c.p.p.; 4) violazione dell'art. 14 Cost. in relazione alle riprese effettuate nei locali dove venivano svolte anche attività private; 5) vizi di motivazione relativi alla mancanza di gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua globalità. Sintesi delle ragioni: 1) il motivo sulla mancata autonoma valutazione è stato giudicato in parte generico e in parte infondato: dall'ordinanza emergeva un vaglio critico del giudice cautelare (distinzione delle misure tra indagati, valutazione delle recidive, rigetto per altri soggetti), pertanto non sussisteva inesistenza di valutazione autonoma. 2) sull'omesso interrogatorio preventivo la Corte ha richiamato la novella (legge 9/8/2024 n.114) che ha introdotto l'obbligo d'interrogatorio ex art. 291 c.1-quater e la sanzione di nullità (art. 292 c.3-bis) salvo sussistenza oggettiva di esigenze ostative (art. 274, lett. a) e b)). Ha precisato che l'omissione costituisce un vizio genetico dell'ordinanza e che la questione è deducibile davanti al tribunale del riesame; tuttavia, nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente il pericolo di inquinamento delle prove, quindi la derogabilità dell'interrogatorio era legittima. 3) le censure sulle videoriprese sono state ritenute generiche e prive di specificazione circa quali atti fossero affetti dal vizio e quale incidenza decisiva avrebbero avuto sul compendio indiziario; pertanto non idonee. 4) il motivo relativo ai gravi indizi di partecipazione al sodalizio è stato dichiarato inammissibile per mancata deduzione dinanzi al Tribunale del riesame (nuove deduzioni non ammesse in Cassazione). Conseguenza: conferma dell'ordinanza impugnata e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
legge 9 agosto 2024 n.114 / art. 291 cod. proc. pen. (1-quater)
"Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma I- ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza"
L'interrogatorio preventivo è diventato, salvo eccezioni oggettive, presupposto per l'emissione della misura cautelare; la norma mira ad assicurare contraddittorio precoce e rafforzare garanzie difensive.
art. 292 cod. proc. pen. (comma 3-bis)
"L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo"
La mancata effettuazione dell'interrogatorio previsto determina una nullità del provvedimento cautelare di natura "genetica/intermedia"; si tratta di vizio rilevante che può essere fatto valere in sede di riesame.
art. 274 cod. proc. pen.
Prevede le esigenze cautelari ostative (pericolo di inquinamento delle prove e pericolo di fuga) la cui sussistenza oggettiva legittima la deroga all'interrogatorio preventivo.
art. 309 cod. proc. pen. (disciplinante il riesame, comma 9 richiamato)
"Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa"
Il tribunale del riesame ha cognizione ampia e può annullare, riformare o confermare l'ordinanza; è organo deputato a verificare anche vizi genetici del titolo cautelare.
art. 266 cod. proc. pen.
Disciplina le intercettazioni ambientali e la loro utilizzabilità; eventuali violazioni vanno dedotte con specificità e l'eventuale inutilizzabilità deve essere iscritta rispetto agli atti concretamente affetti.
art. 182 cod. proc. pen.
Regola la deducibilità delle nullità processuali; la Corte ha chiarito che, per vizi genetici dell'ordinanza cautelare come il mancato interrogatorio preventivo, la regola va interpretata alla luce dell'assetto procedimentale e non può impedire la deduzione davanti al riesame.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda le nullità di ordine generale; la mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo incide sulle garanzie difensive e si inquadra quale nullità a regime intermedio.
art. 14 Cost.
Tutelata la riservatezza e la libertà personale: le censure basate su violazioni costituzionali (es. serie di videoriprese) devono essere specificate e dimostrate nella loro incidenza sugli elementi che hanno sorretto la misura cautelare.
Massime di principio
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.1-quater costituisce un vizio genetico dell'ordinanza cautelare e dà luogo a nullità che va fatta valere davanti al tribunale del riesame; tuttavia la deroga è legittima se sussistono oggettive esigenze cautelari di cui all'art. 274 (es. pericolo di inquinamento delle prove o di fuga).
- Per censurare la motivazione di un provvedimento cautelare per mancanza di autonoma valutazione, il ricorrente deve indicare in modo specifico quali passaggi motivazionali manchino e dimostrare come tali omissioni avrebbero potuto condurre a una decisione diversa; meri rilievi generici sono inammissibili.
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità di intercettazioni o videoriprese deve indicare precisamente gli atti affetti dal vizio e spiegare l'incidenza di tali atti sul complessivo compendio indiziario; senza questa specificazione la censura è destinata a essere respinta.
- Il tribunal del riesame ha ampia cognizione e può sindacare vizi genetici del titolo cautelare; quindi, quando vi sia dubbio su un vizio 'genetico' (es. mancata audizione prevista), è opportuno sollevarlo direttamente in sede di riesame, onde evitare preclusioni in sede di legittimità.
- Questioni nuove non sollevate in sede di riesame non sono ammissibili in Cassazione: la difesa deve articolare davanti al riesame tutti i motivi che intende poi impugnare, sia per la conservazione della deducibilità sia per una valutazione completa del giudice di merito.
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