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Sentenza

Sentenza del 09/02/2016 n. 2082 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica di cartelle di pagamento prive di contenuto - Onere della prova a carico del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto un plico contenente una cartella di pagamento priva di alcune pagine o comunque incompleta, sostenendo che tale difetto le impedisse di conoscere integralmente la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa entro i termini di legge. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 1335 c.c., ritenendo che la presunzione di conoscenza non potesse supplire alla prova del contenuto effettivamente inserito nella busta e che non gravasse sul contribuente l'obbligo di recarsi presso gli uffici o contattare l'agente della riscossione per ottenere le parti mancanti.

La decisione

La decisione riportata afferma che il destinatario non ha fornito la prova dell'assenza, all'interno del plico notificato, dell'intera cartella di pagamento. Secondo tale impostazione, l'art. 1335 c.c. determina una presunzione di conoscenza dell'atto quando questo giunge all'indirizzo del destinatario, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di conoscerne il contenuto. La decisione richiama inoltre un principio di leale collaborazione, secondo cui il contribuente che avesse ricevuto una cartella incompleta avrebbe potuto chiedere all'agente della riscossione l'integrazione della documentazione. Pertanto, la contestazione è stata respinta e l'atto è stato ritenuto conoscibile e valido.

Norme richiamate

  • Art. 1335 del codice civile

    L'atto si reputa conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

    La norma è stata interpretata nel senso che la ricezione dell'atto presso l'indirizzo del destinatario fa presumere la conoscenza del suo contenuto, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne visione.

  • Art. 24 della Costituzione

    È richiamato indirettamente in relazione al diritto di difesa: la ricezione di una cartella incompleta potrebbe compromettere la possibilità di contestare consapevolmente la pretesa entro i termini di legge.

  • Sentenza della Corte di cassazione 10 novembre 2006, n. 24031

    In caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo.

    Il principio distingue tra la prova della consegna della busta e la prova del suo effettivo contenuto, ponendo in determinate ipotesi tale ultimo onere a carico del mittente. Nel caso descritto, tuttavia, questa impostazione è stata ritenuta non applicabile o comunque recessiva rispetto alla mancata prova concreta fornita dalla contribuente.

Massime di principio

  • La semplice contestazione secondo cui una busta conteneva una cartella incompleta può non essere sufficiente: il destinatario deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza o l'incompletezza dell'atto.
  • La ricezione dell'atto presso l'indirizzo del destinatario può far presumere la conoscenza del contenuto, ma tale presunzione può essere superata provando, senza propria colpa, l'impossibilità di conoscere integralmente l'atto.
  • Quando si riceve una cartella apparentemente incompleta, è prudente documentare immediatamente il difetto, conservare busta e documenti, segnalare formalmente l'anomalia all'agente della riscossione e valutare tempestivamente l'impugnazione, senza fare affidamento esclusivo su successive richieste di chiarimento.
  • La validità della notificazione e la prova del contenuto effettivamente inserito nella busta possono essere questioni distinte: la prova della consegna non dimostra sempre, da sola, che il destinatario abbia ricevuto tutte le pagine dell'atto.
  • L'eventuale incompletezza della cartella può incidere sul diritto di difesa, ma la conseguenza invalidante dipende dalla prova concreta del difetto e dalla sua effettiva rilevanza per la comprensione e l'impugnazione della pretesa.

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