Cassazione Civile, Sentenza n. 10265/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione della sentenza della C.T.R. che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro la decisione della C.T.P., ritenendo inesistente la notifica di tre avvisi di accertamento (anni 2009-2011) effettuata tramite messo comunale perché la raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe stata affidata a un'agenzia privata di recapito e non al servizio postale universale; contestata anche la mancata dimostrazione della ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 26 DPR 602/1973
La decisione
la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (sezione staccata di Salerno) in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto errata la conclusione della C.T.R. sull'inesistenza della notifica perché: a) i principi sulle notifiche di atti giudiziari affidate a operatori postali privati (Sezioni Unite 2020) non si applicano automaticamente agli atti amministrativi/tributari; b) nel periodo considerato (2014) la normativa ammetteva la notifica tramite operatori privati in possesso della licenza individuale ex art. 5 d.lgs. 261/1999 così come modificato dal d.lgs. 58/2011; c) la C.T.R. non ha adeguatamente valutato le prove di effettiva ricezione (consegna a persona rinvenuta e compiuta giacenza) né ha esaminato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. o la sua possibile superamento da parte dei contribuenti. La Corte ha inoltre escluso l'ammissione di documenti nuovi non pertinenti al perimetro probatorio processuale (art. 372 c.p.c.).
Norme richiamate
art. 140 cod. proc. civ.
norma sulle notificazioni tramite messo comunale invocate per la notificazione delle raccomandate; la Corte ha esaminato la validità della procedura nella fattispecie tributaria
art. 16 d.lgs. n. 546/1994
richiamato nella doglianza di nullità del procedimento; riguarda aspetti del processo tributario e dell'impostazione procedurale, valutato dalla Corte nel contesto delle eccezioni pregiudiziali
art. 4 d.lgs. n. 261/1999
originariamente riservava al servizio postale universale taluni invii (anche raccomandate per procedimenti amministrativi/giudiziari); la Corte ricostruisce come tale disciplina sia stata modificata dalle successive norme europee e nazionali
d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58
atto di recepimento che ha liberalizzato il mercato postale parzialmente e ha introdotto la necessità di licenza individuale per operatori privati per alcuni servizi; la Corte ne ha considerato gli effetti sulle notifiche di atti amministrativi/tributari nel periodo oggetto del processo
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999
prevede la licenza individuale per l'offerta al pubblico di singoli servizi postali non riservati; la Corte ha ritenuto rilevante se l'operatore privato avesse tale titolo nel periodo intermedio tra il 2011 e la piena liberalizzazione del 2017
art. 26 DPR n. 602/1973
norma che disciplina la raccomandata informativa collegata agli atti tributari (cartella di pagamento); la C.T.R. aveva richiamato la mancata prova della ricezione di tale informativa, ma la Cassazione ha osservato che dagli atti risultavano elementi di ricezione concreti per i destinatari
art. 1335 cod. civ.
presunzione di conoscenza dell'atto notificato che l'Amministrazione può invocare; la Corte ha richiamato che tale presunzione è superabile solo con prova contraria fornita dal destinatario dell'atto
legge n. 124/2017, art. 1, comma 57 lett. b)
ha abrogato la riserva prevista dall'art. 4 d.lgs. 261/1999 con decorrenza 10/09/2017; la Corte ha ritenuto che tale abrogazione non fosse rilevante per le notifiche del 2014
Cass. sez. un. 26/03/2019, n. 8416
sentenza che ha ritenuto legittima la notifica di atti amministrativi tramite posta privata purché l'operatore disponesse dei titoli abilitativi; la Corte l'ha richiamata come principio applicabile alla fattispecie
Cass. 12/11/2020 n. 25521 e Cass. 20/07/2020 n. 15360
giurisprudenza che conferma la validità, nel periodo intercorrente, delle notifiche di atti amministrativi/tributari effettuate da operatori privati muniti della licenza individuale
Cass. 16/02/2023 n. 4824
richiamata sul carattere dell'atto tributario come atto amministrativo e sulla non pertinenza di documenti relativi all'attività postale al perimetro probatorio del processo tributario
Massime di principio
- distinguere sempre la natura dell'atto: le regole e la giurisprudenza sulle notifiche di atti giudiziari non si applicano automaticamente agli atti amministrativi/tributari
- per le notifiche di atti tributari effettuate nel periodo intercorrente tra il d.lgs. 58/2011 e la legge 124/2017, la spedizione tramite operatori postali privati è valida se l'operatore era in possesso della licenza individuale prevista (art. 5 d.lgs. 261/1999); l'assenza di tale titolo può incidere sulla validità della notifica ma va valutata con riferimento alla prova di ricezione effettiva
- la prova materiale della consegna (avviso di ricevimento con consegna a persona rinvenuta, compiuta giacenza) ha rilevanza decisiva e impone al giudice di valutare la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; l'assenza di verifica di tali elementi può comportare la cassazione della decisione
- documenti nuovi o estranei al perimetro probatorio processuale (art. 372 c.p.c.) possono essere irricevibili in sede di legittimità e non modificare il giudizio se non tempestivamente introdotti
- in caso di contestazione della regolarità formale dell'operatore postale utilizzato, il giudice deve esaminare sia la conformità dell'operatore ai requisiti normativi del periodo pertinente sia l'effettivo raggiungimento dello scopo della notifica (ricezione da parte del destinatario)
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