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Sentenza

Sentenza n. 14977/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) del decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, portante “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ed il relativo Allegato A ad esso accluso, nonché per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; (ii) la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6 gennaio 2023 – 9 gennaio 2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 11 gennaio 2023, e segnatamente: - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 settembre 2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l’Accordo del 7 novembre 2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il decreto del Ministro della Salute 15 giugno 2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

Giustizia amministrativa202308886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto della Regione Veneto che ha individuato l'impresa tra le aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e ha richiesto il pagamento di € 697.626,87

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale e poi con il presente giudizio, gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Nel presente giudizio ha contestato specificamente il decreto regionale con cui la Regione Veneto ha determinato a suo carico la somma di € 697.626,87, nonché, in via subordinata o tuzioristica, gli atti statali presupposti già oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza di rigetto. Le censure miravano a contestare la legittimità della pretesa creditoria regionale e, più in generale, i presupposti normativi e amministrativi del sistema di ripiano, prospettando anche profili di contrasto della disciplina primaria con la Costituzione, la CEDU e il diritto dell'Unione europea. Il TAR ha rilevato che la precedente sentenza aveva già definito la domanda relativa agli atti nazionali presupposti e che, pertanto, non poteva pronunciarsi nuovamente su di essa. Quanto al decreto regionale, il Collegio ha esaminato la natura dell'attività svolta dalla Regione e la situazione giuridica dedotta dall'impresa ai fini del riparto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, le Regioni svolgano esclusivamente attività vincolate di verifica della documentazione contabile, individuazione delle aziende soggette al ripiano, determinazione dell'importo dovuto secondo percentuali e criteri già stabiliti dalla legge e dagli atti statali, e iscrizione del relativo credito in bilancio. Le Regioni non esercitano quindi un potere autoritativo né dispongono di margini di discrezionalità amministrativa o tecnica: l'attività regionale consiste in un accertamento tecnico-contabile e riepilogativo del fatturato e del quantum debeatur. Ne deriva un rapporto obbligatorio paritario tra amministrazione regionale e impresa fornitrice, nel quale l'impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta e all'eventuale pagamento di una somma inferiore o nulla. La controversia, avendo a oggetto il corretto adempimento di un'obbligazione patrimoniale e non l'esercizio di un potere autoritativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria secondo il criterio del petitum sostanziale. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di verificare la documentazione contabile, definire l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano, imporre il pagamento della quota di ripiano e iscrivere in bilancio il relativo credito

    La disposizione attribuisce alle amministrazioni regionali attività meramente vincolate, tecniche e contabili, senza conferire un potere autoritativo o margini di discrezionalità nella determinazione del debito.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La quota percentuale di partecipazione delle aziende fornitrici all'onere di ripiano è fissata a livello normativo e non è rimessa alla discrezionalità regionale.

  • art. 2, comma 1, decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022

    Concorre a individuare la quota percentuale applicabile per il calcolo dell'importo di ripiano dovuto dalle aziende fornitrici.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 48 c.p.a.

    Ha disciplinato la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Ha costituito la base normativa della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando una Regione, nell'attuazione del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, si limita a verificare dati contabili, individuare le imprese obbligate e calcolare l'importo dovuto secondo criteri e percentuali già fissati dalla legge e dagli atti statali, essa svolge un'attività vincolata e meramente tecnico-contabile, priva di potere autoritativo.
  • La controversia sull'esatta quantificazione della somma dovuta da un'impresa fornitrice di dispositivi medici a titolo di payback regionale riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale e appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché il rapporto tra impresa e Regione si colloca a valle degli atti autoritativi statali e non è intermediato dall'esercizio di un potere amministrativo.
  • Il criterio del petitum sostanziale attribuisce la controversia al giudice amministrativo solo quando sia contestato in concreto l'esercizio di un potere autoritativo; quando la lite riguarda invece l'adempimento o la quantificazione di un'obbligazione patrimoniale in un rapporto paritario, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
  • La pronuncia di una precedente sentenza sugli atti presupposti impedisce al giudice di pronunciarsi nuovamente sulla medesima domanda di annullamento riproposta in un successivo giudizio, anche se formulata in via tuzioristica insieme all'impugnazione di un atto regionale consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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