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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02010/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione proposta dal creditore per il recupero di un credito garantito da una garanzia qualificata in sentenza come contratto autonomo di garanzia, nell’ambito di rapporti collegati a finanziamenti concessi a una società debitrice. Il garante aveva impugnato la decisione di merito che aveva escluso la sua liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., sostenendo: 1) che la banca/creditore avesse omesso di informarlo del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore principale e che ciò dovesse comportare la liberazione del garante; 2) che la garanzia dovesse ritenersi estinta per mancata tempestiva escussione del debitore principale nel termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c.; 3) che la Corte d’appello avesse errato nel qualificare come generiche le contestazioni su tassi usurari e pratiche anatocistiche e nel non disporre una CTU contabile; 4) che la garanzia fosse nulla perché collegata a una intesa restrittiva della concorrenza, con ulteriori censure sulla motivazione della sentenza di appello. La resistente ha resistito con controricorso chiedendo la conferma della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo dell’indicazione della specifica motivazione censurata, e comunque perché la doglianza sulla motivazione non rientrava nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la riforma del 2012. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sull’esclusione della liberazione del garante, valorizzando la conoscenza da parte di quest’ultimo della situazione del debitore principale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava questioni nuove e, quanto all’art. 1957 c.c., era aspecifico, non essendo indicate in modo sufficiente le deduzioni svolte nei gradi di merito e il concreto decorso del termine semestrale rispetto all’azione verso il debitore principale. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente, condannandolo anche alle spese del giudizio di legittimità e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo la proposizione del ricorso connotata da colpa grave e abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore non opera quando, pur in assenza di specifica informazione del creditore, risulti che il garante conosceva comunque la situazione finanziaria e patrimoniale del debitore principale.

  • art. 1957 c.c.

    La censura è inammissibile se non viene specificamente dedotta e documentata nei gradi di merito la mancata escussione del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La nullità per motivazione deve corrispondere a una reale anomalia motivazionale; non basta lamentare una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Il motivo deve individuare la specifica nullità processuale o della sentenza denunciata; altrimenti si risolve in un "non motivo" inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che integra violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti della mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    Il ricorso deve contenere una critica intelligibile e riferita alla motivazione della decisione; la mancata individuazione della motivazione censurata comporta inammissibilità.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    È necessario indicare specificamente gli atti e i fatti processuali rilevanti, anche per le censure di error in procedendo, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e con finalità dilatorie o pretestuose può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa alla somma aggiuntiva.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro che tutela l’accesso alla giustizia, ma non impedisce l’adozione di misure dissuasive contro impugnazioni abusive o pretestuose.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica: occorre individuare con precisione la parte della motivazione che si contesta, altrimenti il motivo è un "non motivo" e va dichiarato inammissibile.
  • Quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare in modo autosufficiente gli atti e i fatti processuali rilevanti, incluse le deduzioni svolte nei precedenti gradi, poiché la Corte non può supplire alle carenze del ricorso.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non sono censurabili la semplice insufficienza o non persuasività della motivazione, ma solo le anomalie motivazionali radicali.
  • In materia di garanzia personale, la liberazione del garante per omissione informativa del creditore non si configura se dagli atti emerge che il garante era già a conoscenza della situazione di crisi del debitore principale.
  • L’eccezione di estinzione della garanzia per mancata tempestiva azione contro il debitore principale richiede una deduzione precisa e documentata del momento di scadenza dell’obbligazione e del decorso del termine semestrale.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, diretto a contestare apprezzamenti di fatto già confermati in doppio grado, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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