Sentenza n. 187/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 319/2025 in data 15 maggio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che riconosceva la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 319/2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza ordinaria aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. L’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 9 giugno 2025, il passaggio in giudicato certificato dalla cancelleria e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali, non aveva adempiuto. La ricorrente chiedeva inoltre l’esecuzione della condanna alle spese del giudizio ordinario, distratte in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, rilevando l’esistenza di un giudicato del giudice ordinario, la sua regolare notificazione, il decorso del termine di 120 giorni e l’omessa esecuzione non contestata dall’Amministrazione, rimasta non costituita. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti necessari per mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o altro equipollente relativo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha invece respinto la domanda relativa alle spese liquidate nel giudizio ordinario, ritenendo che, in caso di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, il relativo credito sia personale ed esclusivo dell’avvocato, unico legittimato a chiederne il pagamento o l’esecuzione in sede di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato; non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzabile anche per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per l’attuazione degli obblighi derivanti dal giudicato e dagli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza amministrativa è esperibile per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione destinataria dell’obbligo non vi abbia adempiuto.
- Per l’esperibilità dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale è sufficiente, ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la notificazione della sentenza al domicilio digitale istituzionale idoneo a ricevere gli atti destinati all’amministrazione.
- Quando la sentenza liquida le spese processuali con distrazione in favore del difensore antistatario, il credito relativo alle spese e agli onorari diviene personale ed esclusivo del difensore; il cliente non è quindi legittimato a intimarne il pagamento o a chiederne l’esecuzione in sede di ottemperanza.
- In caso di accoglimento dell’ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell’interessato in caso di persistente inadempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →