Sentenza n. 4538/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3955/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3955/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere € 500 per l’anno scolastico 2022/2023 mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3955/2025. Il titolo riconosceva, per l’anno scolastico 2022/2023, il diritto alla somma complessiva di € 500 mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, dopo la proposizione del ricorso, l’importo dovuto in esecuzione del giudicato era stato accreditato alla ricorrente. Poiché la pretesa è stata soddisfatta solo dopo l’instaurazione del giudizio, ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in € 800 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e contributo unificato nei termini indicati in dispositivo; ha disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per l’anno scolastico 2022/2023 la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La disposizione è richiamata quale fondamento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attribuita alla ricorrente per l’anno scolastico 2022/2023 nella misura di € 500.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 18 settembre 2026 di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento.
La disposizione è applicata per definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la soddisfazione della pretesa controversa.
art. 26 c.p.a.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La norma è richiamata a fondamento della regolazione delle spese, poste a carico dell’Amministrazione che ha soddisfatto la pretesa solo dopo la proposizione del ricorso.
art. 39 c.p.a.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La norma è richiamata, insieme all’art. 26 c.p.a. e all’art. 93 c.p.c., in relazione alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 93 c.p.c.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La disposizione è applicata per disporre la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La norma è richiamata per precisare che il contributo unificato è rifuso secondo legge solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione accredita integralmente l’importo dovuto in forza del giudicato, viene meno la materia del contendere sulla pretesa esecutiva.
- Se l’amministrazione soddisfa il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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