Cassazione Penale, Ordinanza n. 02266/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione alla statuizione di responsabilità penale. A sostegno della censura ha richiamato una precedente sentenza di legittimità, lamentandone la violazione. La Corte ha però rilevato che il richiamo giurisprudenziale era generico e riferito a una vicenda non sovrapponibile a quella oggetto del giudizio, con conseguente inidoneità del motivo a scalfire la decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo estremamente generico e privo di specifica pertinenza rispetto al caso concreto, poiché fondato sul richiamo a un precedente non comparabile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando inoltre l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro per verificare se il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Cassazione n. 1952/2013
Richiamata dal ricorrente a sostegno del motivo, ma ritenuta dalla Corte non sovrapponibile alla vicenda concreta e quindi non utile a fondare la censura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo eccessivamente generico e non offre una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata.
- Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è idoneo a sostenere la censura solo se il caso richiamato è realmente sovrapponibile alla fattispecie concreta; in caso contrario il motivo resta generico e inconferente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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