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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02266/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione alla statuizione di responsabilità penale. A sostegno della censura ha richiamato una precedente sentenza di legittimità, lamentandone la violazione. La Corte ha però rilevato che il richiamo giurisprudenziale era generico e riferito a una vicenda non sovrapponibile a quella oggetto del giudizio, con conseguente inidoneità del motivo a scalfire la decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo estremamente generico e privo di specifica pertinenza rispetto al caso concreto, poiché fondato sul richiamo a un precedente non comparabile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando inoltre l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come parametro per verificare se il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Cassazione n. 1952/2013

    Richiamata dal ricorrente a sostegno del motivo, ma ritenuta dalla Corte non sovrapponibile alla vicenda concreta e quindi non utile a fondare la censura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo eccessivamente generico e non offre una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali è idoneo a sostenere la censura solo se il caso richiamato è realmente sovrapponibile alla fattispecie concreta; in caso contrario il motivo resta generico e inconferente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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