Sentenza del 28/04/2017 n. 10527 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento induttivo per l’anno 2000, contestando omessi versamenti IVA e ritenute, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e operazioni bancarie non giustificate. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta dalla curatela, applicando il D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 5, sulla base della dichiarazione del curatore di non disporre di parte della contabilità, andata dispersa dopo la cessione delle quote sociali. La curatela ha contestato che tale dichiarazione potesse determinare automaticamente la preclusione probatoria, sostenendo che mancassero una condotta dolosa e la volontà di sottrarre la documentazione all’ispezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che la dichiarazione di non possedere libri, registri o documenti comporta la loro inutilizzabilità a favore del contribuente soltanto quando sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, cioè diretta a impedire l’ispezione. Non è sufficiente la mera indisponibilità della documentazione dovuta a caso fortuito, forza maggiore, negligenza o imperizia nella custodia. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa rinviata a una diversa Sezione della Commissione Tributaria di Napoli, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.
La preclusione probatoria opera solo se il rifiuto o la dichiarazione di non possedere la documentazione costituisce una condotta non veritiera, consapevole, volontaria e dolosa, diretta a impedire l’ispezione. La norma, avendo carattere eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
La disposizione richiama la disciplina dell’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 in materia di esibizione e inutilizzabilità della documentazione contabile.
Costituzione, artt. 24 e 53
La disciplina sulla preclusione documentale deve essere applicata in modo da non comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa e da non imporre al contribuente il pagamento di imposte non dovute.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 45 del 25 febbraio 2000
La dichiarazione di non possedere la documentazione determina la preclusione solo se integra un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile anche tramite presunzioni, accompagnato dalla coscienza e volontà di impedire l’ispezione.
Massime di principio
- La semplice perdita, indisponibilità o mancata conservazione della contabilità non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei documenti successivamente prodotti dal contribuente.
- Per applicare una preclusione probatoria derivante dalla dichiarazione di non possedere i documenti, l’Amministrazione deve dimostrare una condotta consapevole, volontaria e dolosa finalizzata a sottrarre la documentazione al controllo.
- Quando il contribuente è un curatore fallimentare o altro soggetto terzo rispetto alla gestione originaria, la sua dichiarazione di non possedere la documentazione deve essere valutata considerando la sua effettiva disponibilità e la posizione di terzietà.
- L’accertamento induttivo non può fondarsi soltanto sulla mancata disponibilità della contabilità o sulla mancata presentazione delle dichiarazioni: devono essere valutati i presupposti dell’accertamento e deve essere consentita la prova contraria, nei limiti previsti dalla legge.
- Le norme che limitano il diritto del contribuente di utilizzare documenti a propria difesa sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
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