Cassazione Civile, Ordinanza n. 21448/2021 del 27/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 emesso nei confronti di un soggetto che era stato legale rappresentante di una società a responsabilità limitata unipersonale. L'accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che contestava la contabilizzazione di ricavi relativi a cessioni di beni ritenuti inesistenti verso una società terza, con correlati acquisti fittizi risalenti all'anno precedente. Nel giudizio di primo grado il contribuente aveva eccepito carenza di legittimazione passiva, inutilizzabilità delle prove acquisite e difetto di contraddittorio; con motivi aggiunti aveva poi dedotto violazione del principio di specialità, incompetenza dell'ufficio accertatore e violazione del ne bis in idem. La CTP aveva accolto il ricorso sulla base della ritenuta violazione del principio di specialità. In appello, la CTR aveva invece ritenuto tardive e comunque infondate le questioni sollevate, applicando il principio generale del concorso apparente tra norma penale e norma tributaria. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha articolato sei motivi: carenza di motivazione; illegittimità della notifica all'amministratore di società cessata/cancellata; violazione dell'art. 55 d.lgs. 546/1992; violazione del principio di specialità di cui all'art. 19 d.lgs. 74/2000; incompetenza dell'ufficio accertatore; violazione del ne bis in idem.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione passiva e per essere stato evocato per la prima volta in cassazione. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile, almeno in relazione a diversi motivi, per mancata specifica indicazione delle norme violate e delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., nonché per novità o difetto di autosufficienza di alcune censure. Nel merito ha comunque escluso che fosse ravvisabile la violazione del principio di specialità, osservando che la questione era stata introdotta tardivamente con motivi aggiunti, in violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, e che la CTR aveva correttamente escluso l'operatività della specialità poiché non era ancora nota la fattispecie di reato, risultando soltanto la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria. Ha confermato anche l'inammissibilità della doglianza sulla incompetenza dell'ufficio, proposta tardivamente, con conseguente formazione del giudicato sul punto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto generico perché non indicava specificamente le norme di legge asseritamente violate e non ricondusse in modo puntuale le doglianze alle singole ipotesi del vizio deducibile in cassazione.
art. 24 d.lgs. 546/1992
La Corte ha ritenuto inammissibile l'integrazione dei motivi di ricorso introduttivo mediante motivi aggiunti, quando non resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti da altre parti.
art. 55 d.lgs. 546/1992
Il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per la modalità con cui la censura era stata formulata.
art. 19 d.lgs. 74/2000
La Corte ha escluso la violazione del principio di specialità, ritenendo corretta la decisione della CTR che aveva giudicato tardiva la questione e comunque insussistente la specialità invocata nel caso concreto.
art. 360 comma 1 c.p.c.
La mancanza di specifica deduzione delle censure nei termini richiesti per il ricorso per cassazione ha giustificato una declaratoria di inammissibilità.
DPR 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
È stato disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
DPR 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis
La Corte ha richiamato la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente, con chiara indicazione delle norme asseritamente violate e del vizio di cui all'art. 360 c.p.c.; la genericità può determinare l'inammissibilità.
- Le questioni nuove o introdotte tardivamente nel giudizio tributario non possono essere utilmente fatte valere mediante motivi aggiunti se non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 24 d.lgs. 546/1992.
- La deduzione della violazione del principio di specialità tra illecito tributario e illecito penale richiede che la questione sia tempestiva e che risulti concretamente configurabile il rapporto di specialità; la mera trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria non è sufficiente, da sola, a fondare l'applicazione automatica della specialità.
- Le doglianze relative alla incompetenza dell'ufficio accertatore, se introdotte tardivamente o in modo non consentito, sono inammissibili e non possono essere riesaminate in cassazione.
- La legittimazione passiva del soggetto evocato in giudizio va verificata in relazione alla concreta partecipazione al rapporto controverso; la chiamata in cassazione di un soggetto mai parte dei precedenti gradi può rendere il ricorso inammissibile nei suoi confronti.
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