Cassazione Penale, Sentenza n. 23943/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto di "non inoltro" di una missiva inviata a Raffaella Valentino, deducendo violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 18-ter ord. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Denuncia inoltre che il Tribunale non ha spiegato le ragioni che giustificavano il diniego e non ha tenuto conto della memoria difensiva depositata tempestivamente il 20/04/2023 contenente spiegazioni sulle espressioni censurate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio di diritto secondo cui la decisione di "non inoltro" della corrispondenza di un detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis deve essere motivata, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che giustifichino il dubbio che il contenuto reale della missiva sia diverso da quello apparente. Nel caso di specie il Tribunale di Potenza non ha fornito una motivazione adeguata che evidenziasse gli elementi concreti su cui si è fondato il dubbio sulla congruità tra contenuto e testo apparente. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio privo del vizio rilevato.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
Applicato come fondamento del regime speciale di controllo della corrispondenza: la Corte richiama la giurisprudenza che impone una motivazione, seppur sintetica, basata su elementi concreti per disporre il non inoltro della corrispondenza del detenuto.
art. 15 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di corrispondenza; la decisione della Cassazione sottolinea che eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivazioni concrete e adeguate.
art. 18-ter ord. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante alla disciplina del controllo della corrispondenza; la Corte non ha esaminato nel merito il contrasto con questa norma, ma ha ritenuto comunque imprescindibile l'adeguata motivazione del provvedimento restrittivo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma invocata come criterio di censura in cassazione per violazione di legge e per motivazione insufficiente/contraddittoria; la Corte ha accolto il motivo relativo alla carenza motivazionale applicando il relativo controllo di legittimità.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527-01
Principio richiamato dalla Corte per affermare che la decisione di non inoltro deve basarsi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto reale della missiva sia diverso da quello apparente, con bilanciamento tra ragioni ostensibili e limiti per esigenze investigative.
Massime di principio
- Il provvedimento di "non inoltro" della corrispondenza del detenuto sottoposto a 41-bis deve sempre contenere una motivazione, anche sintetica, fondata su elementi concreti che giustifichino il dubbio sul contenuto reale della missiva rispetto al testo apparente.
- La semplice affermazione generica di rischio o pericolo non è sufficiente: il giudice deve indicare quali elementi specifici inducono il dubbio (es. riscontri investigativi, incongruenze testuali, codici o riferimenti riconducibili a contesti illeciti).
- La memoria difensiva tempestivamente depositata deve essere valutata e, se rilevante, menzionata nella motivazione; l'ignoranza di documenti difensivi può costituire vizio della motivazione.
- L'esigenza di sicurezza e contrasto della criminalità organizzata non esclude il diritto alla corrispondenza, ma impone un bilanciamento motivato tra tutela della sicurezza e diritti costituzionali (es. art. 15 Cost.).
- In caso di motivazione carente il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame del giudice di merito, che potrà integrare la motivazione o confermare il provvedimento solo se supportato da concreti elementi probatori.
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