Cassazione Penale, Sentenza n. 10433/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Campeotto ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. c), commi 2-bis e 2-sexies) sostenendo: 1) mancata motivazione sul rigetto dell'eccezione preliminare di nullità degli accertamenti alcolemici, eseguiti senza gli avvisi previsti dagli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. e senza procedere alla richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. di esaminare il medico del pronto soccorso; 2) insufficienza della prova oltre il ragionevole dubbio, contestando la preferenza data al teste Levis rispetto al teste Zago senza adeguata motivazione; 3) non utilizzabilità dell'esame del tasso alcolemico perché eseguito oltre due ore dal fatto. In via subordinata, con memoria successiva, ha chiesto che si dichiarasse la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato, essendo contravvenzione del 10 aprile 2016, è ormai estinto per prescrizione. Pur ritenendo ammissibile il ricorso e senza entrare nel merito completo delle doglianze probatorie, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assoluzione per sopravvenuta causa estintiva richiede, solo ove si voglia prosciogliere nel merito, l'evidenza palese dellinsussistenza o dellassoluta estraneità dellimputato (secondo comma art. 129 c.p.p.). Poiché tale evidenza non emergeva dagli atti, la Corte non ha pronunciato l'assoluzione meramente di merito ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada (comma 2, comma 2-bis, comma 2-sexies, lett. c)
Norma che disciplina la guida in stato di ebbrezza; nel caso contestato il tasso alcolemico era elevato (2,91 g/l) e costituisce il fatto-reato per cui l'imputato era stato condannato.
art. 356 cod. proc. pen.
Riguarda gli avvisi e le formalità procedurali connessi agli accertamenti tecnici; il ricorrente ha dedotto nullità degli accertamenti alcolemici per mancata osservanza di tali formalità.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle disposizioni attuative del codice di procedura penale relative agli avvisi e garanzie per le persone sottoposte a specifici accertamenti; richiamata nell'ambito della doglianza sulla regolarità degli accertamenti alcolemici.
art. 507 cod. proc. pen.
Consente chieste prove testimoniali a difesa (qui la richiesta di esaminare il medico del pronto soccorso), la cui mancata esecuzione è stata fatta valere come vizio procedurale dal ricorrente.
art. 129 cod. proc. pen. (secondo comma)
Stabilisce i casi in cui il giudice deve pronunciare l'assoluzione per motivi attinenti al merito quando emerga in modo incontrovertibile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha richiamato questo parametro per spiegare perché, nonostante la prescrizione, non fosse possibile pronunciare un'assoluzione di merito senza prova evidente dell'innocenza.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; ciò non equivale automaticamente a un'assoluzione nel merito.
- Per ottenere un proscioglimento di merito nonostante la prescrizione, deve emergere dagli atti una evidenza tale da dimostrare in modo incontrovertibile linsussistenza del fatto o lassoluta estraneità dellimputato; mere incongruenze o insufficienze probatorie non sono sufficienti.
- Le doglianze sulle nullità degli accertamenti tecnici (es. esami alcolemici) per vizi formali richiedono che il vizio sia effettivamente decisivo e valorizzato nella motivazione: la Cassazione tende a verificare la rilevanza concreta del vizio rispetto al quadro probatorio complessivo.
- La tempestività degli accertamenti (es. esame alcolemico entro due ore) è un elemento critico ma non sempre determinante: la valutazione della utilizzabilità dipende dal complesso delle circostanze e dalla motivazione dei giudici di merito.
- Le questioni di valutazione della credibilità dei testi e della formazione della prova nel merito (es. preferenza di un teste su un altro) sono riservate al giudice di merito e la Cassazione interviene solo se vi è manifesta contraddittorietà o illogicità nella motivazione.
- In presenza di sospensioni dei termini processuali occorre calcolare correttamente la prescrizione; la parte che eccepisce la prescrizione può ottenerne l'estinzione del reato anche se non consegue l'assoluzione di merito.
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