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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20896/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi, proposti dai difensori dei quattro imputati avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP e confermata in sede di appello, deducono principalmente: per Mehisen Hamdy la nullità della confisca e del sequestro preventivo di una somma di denaro (contestando la motivazione e sostenendo l'origine lecita dei beni); per Mohamed Samer Osman Shamh Rafik l'erronea applicazione delle norme penali e un giudizio di determinazione della pena sproporzionato e non adeguatamente motivato (vizio nella comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti, con riferimento agli artt. 448/2‑bis c.p.p., 132 e 133 c.p. e alla disciplina dell'art. 640‑bis c.p.); per Dumitru Armando Lapadat la erronea qualificazione giuridica del fatto (sostenendo che 640‑bis sarebbe stata trattata come reato autonomo e non come aggravante della truffa), difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e illegittimità della pena; per Ben Leonard Ungureanu la riclassificazione del fatto (ritenuto dall'imputazione 640‑bis ma, secondo la difesa, riconducibile invece all'art. 316‑ter c.p.) e la mancata considerazione del limitato ruolo subalterno del ricorrente e della mancanza di artifici o raggiri da parte sua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: per Mehisen Hamdy il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la confisca è qualificata come confisca diretta del profitto del reato (bene fungibile rinvenuto nel patrimonio dell'autore) e la motivazione del GIP è stata considerata adeguata, tenuto conto dei limiti tipici della sentenza di patteggiamento; per gli altri tre imputati i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p., perché le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto non risultavano errori manifesti ed immediatamente evidenti rispetto al capo di imputazione e alla motivazione; la Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 640‑bis è un'aggravante della truffa e ha ribadito i limiti del sindacato in sede di patteggiamento. Per tutti i ricorrenti è stata disposta la condanna alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: l'erronea qualificazione giuridica del fatto è sindacabile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di impugnazione per vizio di motivazione; richiamata per distinguere i limiti del sindacato quando la misura (es. misura di sicurezza/confisca) non è stata oggetto dell'accordo.

  • art. 640‑bis cod. pen.

    Reato relativo alla indebita percezione di erogazioni pubbliche; la Corte ricorda che è pacificamente considerato una circostanza aggravante del delitto di truffa e non una fattispecie autonoma, con effetti sul sindacato possibile in cassazione.

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa; richiamato in relazione alla natura aggravata dell'art. 640‑bis e alla determinazione della pena.

  • art. 316‑ter cod. pen.

    Norma sull'indebita percezione di erogazioni pubbliche; la difesa di Ungureanu sosteneva un'applicazione diversa, ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione contestata non fosse manifestamente errata rispetto all'imputazione.

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Aggravante contestata nel capo di imputazione; la Corte ha esaminato come siano state valutate le circostanze concorrenti nella determinazione della pena, richiamando i limiti del sindacato in caso di patteggiamento.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    artt. 132 e 133 cod. pen.

    Disposizioni sulla determinazione della pena (prescrizione del giudizio di valore e modalità di calcolo); richiamate dalle impugnazioni sui criteri di quantificazione della sanzione.

  • art. 23, 65 e 71 cod. pen.

    artt. 23, 65 e 71 cod. pen.

    Norme che fissano i limiti edittali e le regole per l'applicazione della pena; la Corte osserva che l'illegittimità della pena può sussistere solo se i limiti edittali sono superati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il versamento alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti per ricorsi inammissibili; la Corte ha ordinato il pagamento di Euro 3.000 per ciascuno.

Massime di principio

  • Nei casi di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) il sindacato in Cassazione è molto limitato: l'erronea qualificazione giuridica è sindacabile solo se l'errore è manifesto e immediato rispetto al capo di imputazione.
  • La confisca diretta del profitto del reato su bene fungibile è possibile anche se il difensore allega l'origine lecita della somma; quando è dimostrato che la somma costituisce profitto dell'attività illecita la confisca è legittima e la prova di lecita provenienza può non essere decisiva.
  • La distinzione tra art. 640 (truffa) e art. 640‑bis (truffa per erogazioni pubbliche) è rilevante soprattutto in sede di valutazione delle circostanze aggravanti: tuttavia la giurisprudenza tende a considerare 640‑bis come aggravante della truffa e non come reato autonomo.
  • Il ruolo subordinato o limitato di un concorrente non esclude automaticamente la sua responsabilità: in ipotesi di concorso di persone, chi concorre efficacemente all'impresa criminosa può essere ritenuto responsabile anche per atti non direttamente tipici se funzionali all'evento.
  • Le contestazioni sul calcolo della pena e sulla comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti in sentenze di patteggiamento sono sindacabili in sede di cassazione solo nei limiti stabiliti dalla legge (es. illegalità della pena se eccede i limiti edittali), non per valutazioni che richiedono un riesame di merito.

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