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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Fermo n. 106/2024, pubblicata il 6/05/2024, RG n. 136/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 106/2024, passata in giudicato, concernente il pagamento delle somme riconosciute per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nel titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero e alle amministrazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza al giudicato, ordinare l’esecuzione e adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l’esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto del ricorrente al beneficio previsto per il personale docente e disposto l’assegnazione delle somme spettanti.

  • art. 93 c.p.c.

    La norma è richiamata quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    La disposizione consente il richiamo delle norme del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata nei confronti della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’Amministrazione che non esegue un titolo giudiziale passato in giudicato e si costituisce senza contestare la spettanza o l’azionabilità della pretesa incorre in inottemperanza, con conseguente obbligo di esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo l’ordine giudiziale di adempiere, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può imporre al commissario ad acta di adottare tutti gli atti contabili, finanziari e organizzativi necessari per rendere effettiva l’esecuzione del giudicato, anche mediante il ricorso a strutture amministrative delegate o coordinate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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