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Sentenza

Sentenza del 11/05/2018 n. 11468 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inesistente il suo diritto di procedere all'esecuzione forzata sulla base di una cartella relativa a spese di giustizia. La cartella era duplicativa di una precedente cartella e traeva origine da una sentenza penale di condanna successivamente annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, con conseguente venir meno del titolo esecutivo. Equitalia sosteneva, da un lato, di non essere legittimata passivamente, poiché la contestazione riguardava il fondamento sostanziale della pretesa e non vizi propri della cartella; dall'altro, contestava la condanna alle spese d'appello, ritenendo di non essere responsabile del venir meno del titolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia. Ha stabilito che l'agente della riscossione conserva la legittimazione passiva autonoma nei giudizi di opposizione a cartella, anche quando siano contestati il merito della pretesa o la validità del titolo posto a fondamento della riscossione. Equitalia avrebbe potuto chiamare in causa il Ministero della Giustizia per essere manlevata dalle conseguenze della lite. È stata quindi confermata la condanna di Equitalia alle spese del giudizio d'appello, poiché aveva chiesto il rigetto dell'opposizione ed era risultata soccombente su tale difesa. Equitalia è stata inoltre condannata a rimborsare a F.A. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 615 c.p.c.

    Opposizione all'esecuzione

    Consente di contestare il diritto della parte procedente a promuovere o proseguire l'esecuzione forzata, anche quando il titolo esecutivo sia venuto meno.

  • Art. 91 c.p.c.

    Il giudice ... condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte

    La parte che risulta soccombente, anche solo rispetto a una questione decisiva come la legittimazione passiva, può essere condannata alle spese. L'agente della riscossione può quindi essere condannato alle spese anche se l'illegittimità della pretesa dipende dall'ente creditore.

  • Art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese richiede presupposti specifici e ulteriori rispetto al semplice fatto che il motivo di accoglimento dell'opposizione sia imputabile all'ente creditore.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25

    Disciplinano la formazione e la notificazione della cartella di pagamento; non escludono, secondo la sentenza, la legittimazione passiva dell'agente della riscossione quando la contestazione riguardi anche il fondamento della pretesa.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39

    Quando la controversia riguarda il merito della pretesa dell'ente creditore, l'agente della riscossione deve chiamare in giudizio tale ente per poter essere tenuto indenne dalle conseguenze negative della lite.

  • Cass. SS.UU. n. 16412/2007

    Il contribuente può agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro l'agente della riscossione per contestare la cartella, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i due.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a cartella esattoriale il debitore può convenire sia l'ente creditore sia l'agente della riscossione, anche quando contesti il fondamento sostanziale della pretesa e non soltanto vizi formali dell'atto.
  • L'agente della riscossione ha una legittimazione passiva autonoma e non può normalmente sottrarsi al giudizio sostenendo che la responsabilità sostanziale appartenga esclusivamente all'ente creditore.
  • Se la pretesa viene meno perché è stato annullato o estinto il titolo esecutivo originario, l'esecuzione non può proseguire e la cartella non può fondare validamente la riscossione.
  • L'agente della riscossione che riceve una contestazione sul merito della pretesa dovrebbe chiamare in causa l'ente creditore, così da poter chiedere eventualmente di essere manlevato da condanne e conseguenze economiche.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza: l'agente può essere condannato alle spese anche quando l'errore sostanziale sia imputabile all'ente creditore, perché la lite è comunque sorta dall'attività di riscossione e l'agente ha resistito alla domanda.
  • La presenza in giudizio dell'ente creditore può consentire al giudice, in presenza di specifici presupposti, di distribuire o compensare le spese, ma il solo fatto che il vizio dipenda dall'ente non esclude automaticamente la condanna dell'agente.

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