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Sentenza

Sentenza n. 573/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto dell’istanza di riesame e revoca del precedente divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto la richiesta di revoca del precedente divieto di detenzione di armi, adottato a seguito di una denuncia-querela per minaccia presentata dal compagno della figlia, poi rimessa. Il nuovo rigetto era motivato anche dalla presentazione di un’ulteriore denuncia-querela, anch’essa successivamente rimessa, e dalla conseguente valutazione prefettizia di una persistente conflittualità familiare, nonché di una possibile scarsa capacità di autocontrollo e propensione a condotte aggressive. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sviamento, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di motivazione e incongruenza. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura non avrebbe adeguatamente considerato le remissioni delle querele, l’esito liberatorio dei procedimenti penali, la sopravvenuta normalizzazione dei rapporti familiari e la propria condotta complessivamente ineccepibile, in assenza di elementi concreti e attuali indicativi di un possibile abuso delle armi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. Ha richiamato il principio secondo cui il porto e la detenzione di armi costituiscono attività eccezionali, subordinate alla verifica preventiva dell’affidabilità dell’interessato e dell’assenza di rischi per l’incolumità pubblica e privata. Il diniego, la revoca della licenza o il divieto di detenzione non presuppongono un abuso effettivo delle armi, né una condanna penale, essendo sufficiente che, sulla base di una valutazione prognostica, il soggetto non offra garanzia di non abusarne. L’amministrazione può valorizzare anche vicende prive di rilievo penale e riferite alla sfera familiare e sociale dell’interessato. Nel caso concreto, la pluralità delle denunce presentate nell’arco di almeno un biennio, le relazioni familiari connotate da reiterata litigiosità e animosità e la recente normalizzazione dei rapporti, intervenuta solo poco prima della richiesta di riesame, sono state ritenute elementi logicamente idonei a fondare il giudizio di persistente inaffidabilità. Le remissioni delle querele e le archiviazioni dei procedimenti penali non hanno escluso la rilevanza amministrativa delle vicende, poiché il potere prefettizio non ha natura sanzionatoria né mira ad accertare responsabilità penali, ma ha finalità preventiva. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie è stato ritenuto circoscritto alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale e del travisamento dei fatti, vizi non ravvisati nella fattispecie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il testo richiama l’art. 39 T.U.L.P.S. in materia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

    Il divieto di detenzione può essere disposto e mantenuto sulla base di una valutazione prognostica dell’inaffidabilità del soggetto, senza necessità di un accertato abuso delle armi o di una condanna penale.

  • artt. 10, 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il testo richiama gli artt. 10, 11 e 43 T.U.L.P.S. quali disposizioni in materia di licenze e autorizzazioni relative alle armi.

    Le autorizzazioni di pubblica sicurezza in materia di armi sono eccezionali e subordinate alla verifica dell’affidabilità personale e dell’assenza di pericoli per la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.

    La censura partecipativa e motivazionale è stata ritenuta infondata, poiché il quadro valutativo dell’amministrazione, anche all’esito del contraddittorio endoprocedimentale, è stato considerato adeguato.

  • art. 97 Cost.

    Il ricorrente ha richiamato l’art. 97 Cost. a sostegno della violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

    Non sono stati ravvisati vizi di proporzionalità, ragionevolezza o sviamento nella valutazione prefettizia del rischio connesso alla detenzione di armi.

  • art. 699 c.p.

    Il testo richiama il divieto generale di portare e utilizzare armi da fuoco, sancito anche dall’art. 699 c.p.

    La protezione dell’incolumità dei cittadini è affidata alle Forze dell’ordine e il porto delle armi costituisce un’attività eccezionale, non oggetto di una pretesa incondizionata del privato.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110

    Il testo richiama l’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975 insieme all’art. 699 c.p.

    Il porto e l’utilizzo delle armi sono sottoposti a un regime restrittivo funzionale alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi e il diniego o la revoca della licenza di porto d’armi possono essere adottati anche in assenza di un accertato abuso delle armi, di una condanna penale o di fatti penalmente rilevanti, quando una valutazione complessiva e prognostica faccia ritenere che l’interessato non offra garanzia di non abusarne.
  • Nel valutare l’affidabilità del titolare o richiedente una licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può considerare, oltre ai fatti di reato, vicende personali e familiari prive di autonoma rilevanza penale, purché oggettivamente idonee a evidenziare conflittualità, aggressività o carenza di autocontrollo.
  • La remissione delle querele, l’archiviazione dei procedimenti penali o l’assenza di condanne non impediscono all’autorità prefettizia di valorizzare le vicende sottostanti ai fini preventivi, poiché i provvedimenti in materia di armi non hanno natura sanzionatoria e non sono finalizzati all’accertamento della responsabilità penale.
  • La valutazione prefettizia sull’affidabilità nell’uso delle armi è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale, travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, senza sostituzione del giudizio amministrativo con una diversa valutazione di merito.
  • La sopravvenuta riappacificazione dei rapporti familiari, se recente e non ancora consolidata, non impone la revoca del divieto di detenzione di armi quando le pregresse e reiterate situazioni di conflitto continuino a costituire un elemento ragionevole di persistente inaffidabilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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