Sentenza del 26/09/2018 n. 22941 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane contestava la classificazione doganale indicata nelle dichiarazioni di importazione del 2004 per apparecchi dotati di radio e riproduttore MP3 incorporato. Secondo l'Ufficio, i prodotti avrebbero dovuto essere classificati nella voce TARIC con aliquota daziaria del 10%, anziché nella voce indicata dalla società con aliquota del 2%, con conseguente recupero dei maggiori diritti doganali. Il primo motivo di ricorso riguardava la violazione degli artt. 1 del Regolamento CE n. 400/2006 e 9 del Regolamento CE n. 2658/1987: l'Agenzia sosteneva che il regolamento del 2006 non fosse applicato retroattivamente, ma avesse chiarito una classificazione già desumibile dai codici TARIC preesistenti. Il secondo motivo denunciava l'omessa motivazione della CTR sull'identità tra i prodotti descritti nella documentazione dell'Ufficio e quelli effettivamente importati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, anche se il Regolamento CE n. 400/2006 fosse di natura costitutiva e quindi non applicabile retroattivamente, il giudice avrebbe comunque dovuto valutare concretamente i prodotti sulla base delle voci TARIC già vigenti al momento delle importazioni. La CTR aveva errato perché non aveva esaminato le caratteristiche effettive della merce per stabilire quale dei due codici fosse applicabile. La sentenza favorevole alla contribuente è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non è stata quindi stabilita definitivamente la corretta classificazione, che dovrà essere accertata dal giudice del rinvio.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2658/1987, art. 3, comma 1
Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre.
La disposizione costituisce il riferimento fondamentale per la nomenclatura combinata e per la struttura dei codici doganali, distinguendo le cifre relative al sistema armonizzato dalle sottovoci specificamente previste a livello comunitario.
Regolamento CE n. 2658/1987, Allegato
L'Allegato contiene la tassonomia delle voci e sottovoci utilizzate per la classificazione doganale delle merci.
Regolamento CE n. 400/2006, art. 1
Il regolamento ha fornito indicazioni sulla classificazione di specifici apparecchi elettronici, ma la Corte ha precisato che, indipendentemente dalla sua natura costitutiva o interpretativa, la classificazione delle importazioni anteriori doveva essere effettuata applicando le voci TARIC già vigenti e valutando concretamente le caratteristiche dei prodotti.
Regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
Per gli assortimenti o prodotti composti, la classificazione deve tenere conto del testo delle voci e del carattere essenziale conferito dal componente principale o prevalente.
Regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione deve essere determinata in base al testo delle voci e delle sottovoci applicabili, considerando le caratteristiche oggettive del prodotto.
Corte di giustizia UE, sentenza 16 dicembre 2010, causa C-339/09, Skoma Lux s.r.l.
Anche quando un regolamento di classificazione non è applicabile ratione temporis perché costitutivo, resta necessario classificare il prodotto secondo i codici già operativi e vigenti al momento dell'importazione.
Massime di principio
- Un regolamento successivo non può essere applicato retroattivamente se introduce una classificazione nuova e costitutiva; tuttavia, le merci importate in precedenza devono comunque essere classificate sulla base delle voci TARIC già vigenti.
- La classificazione doganale dipende principalmente dalle caratteristiche oggettive e concrete della merce al momento dell'importazione, non soltanto dalla descrizione utilizzata nella dichiarazione.
- Quando un prodotto combina più funzioni, occorre verificare quale componente o funzione gli conferisca il carattere essenziale, applicando le regole generali della nomenclatura combinata.
- Il giudice non può limitarsi a escludere una classificazione perché introdotta o chiarita da un regolamento successivo: deve verificare se la stessa classificazione fosse già possibile sulla base dei codici preesistenti.
- In caso di rinvio dopo cassazione, il giudice di merito deve svolgere l'accertamento fattuale omesso, compresa la corrispondenza tra i prodotti concretamente importati e quelli utilizzati come riferimento dall'autorità doganale.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva all'autorità ricorrente: stabilisce l'errore giuridico della sentenza impugnata e demanda al giudice del rinvio la decisione sulla corretta classificazione e sui maggiori dazi eventualmente dovuti.
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