Cassazione Penale, Sentenza n. 33176/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 19/12/2024 che confermava la loro responsabilita penale per diffusione di propaganda di idee fondate sulla superiorita o sull'odio razziale ai sensi dell'art. 604-bis c.p., con contestuale applicazione, solo nei confronti di Verri, della circostanza aggravante per negazionismo. Le condotte contestate riguardano post e materiale cartaceo/elettronico sequestrato durante perquisizioni del 15/04/2021, con diffusione di contenuti antisemiti e xenofobi tramite piattaforme social. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione: 1) violazione del diritto alla liberta di espressione (art. 10 CEDU) e mancata verifica concreta dell'elemento discriminatorio dei post; 2) errata qualificazione come negazionismo del post attribuito a Verri, ritenuto equivoco e non dotato di significato negazionista; 3) illegittimita e vizio nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione dell'incensuratezza degli imputati e della natura delle loro opinioni politiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto i materiali e i post pienamente propagandistici e discriminatori, con adeguata analisi dei singoli contenuti. In particolare la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante del negazionismo al Verri, ritenendo il post allusivo sugli 'alberi' idoneo a negare/minimizzare l'olocausto, e ha condiviso l'esclusione di tale aggravante per Franzo come deciso dalla Corte d'Appello, che aveva rimodulato la pena per Franzo a sei mesi. Sono state inoltre respinte le censure fondate sulla liberta di manifestazione del pensiero, alla stregua della legittimita delle limitazioni previste dalla Convenzione Edu, e confermata la negazione delle attenuanti generiche per insussistenza di elementi positivi di personalita oltre la mera incensuratezza. In sintesi: condanne confermate; aggravante del negazionismo applicata a Verri e non a Franzo; rigetto delle doglianze sulla violazione dell'art. 10 CEDU e sulle attenuanti.
Norme richiamate
art. 604-bis cod. pen.
Norma che incrimina la propaganda e la diffusione di idee fondate sulla superiorita o sull'odio razziale e prevede una specifica aggravante per la negazione o minimizzazione di crimini di genocidio; la Corte ha applicato la norma ai contenuti sia diretti sia allusivi che diffondono idee negazioniste o esaltano la superiorita razziale.
art. 10 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Riconosce la liberta di espressione ma ammette limitazioni legittime per la tutela di altri valori; la decisione giudica compatibile con la Convenzione la restrizione operata dall'art. 604-bis quando la condotta e valutata, concretamente, come propaganda discriminatorio-negazionista.
Sentenza Corte EDU Grande Camera, Sanchez c. Francia, 15/05/2023
Richiamata in dottrina e motivazione per confermare che la giurisprudenza sovranazionale ammette restrizioni alla liberta di espressione in presenza di discorsi incompatibili con i valori della convivenza democratica; la Corte italiana ne trae argomento per giustificare i limiti applicati nel caso concreto.
Massime di principio
- Per valutare se un messaggio rientra nell'art. 604-bis occorre un'analisi concreta e complessiva del contenuto, del contesto, della capacita di diffusione e dell'intentio n comunicativa: non solo affermazioni letterali ma anche allusioni e metafore possono integrare la fattispecie.
- La mera appartenenza a un movimento o l'assenza di riferimenti espliciti nello statuto non esime dalla responsabilita se dai materiali effettivamente diffusi emergono contenuti propagandistici o discriminatori.
- La libertà di espressione garantita dall'art. 10 CEDU non e assoluta; le restrizioni sono legittime quando sono proporzionate e necessarie per la tutela di valori fondamentali della convivenza civile, come riconosciuto anche dalla Corte EDU.
- In tema di negazionismo, anche formulazioni indirette o sarcastiche che relativizzano o minimizzano il crimine possono configurare l'aggravante: la valutazione e fattuale e rimessa ai giudici di merito, con sindacato in Cassazione limitato alla logicita e motivazione.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche puo essere motivata non soltanto dall'assenza di fatti positivi ma anche dalla persistenza di un atteggiamento di rivendicazione o dall'assenza di resipiscenza, elementi che riducono il credito per la personalita dell'imputato.
- Prove materiali (volantini, file elettronici) e messaggistica privata che dimostrano condivisione e attivita di diffusione rafforzano l'attribuzione della condotta e la configurabilita della fattispecie penale.
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