Cassazione Penale, Sentenza n. 35988/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura l'erronea applicazione della norma penale: la Corte d'appello non avrebbe emesso sentenza di "non doversi procedere" per l'esistenza di un precedente giudicato e, soprattutto, non avrebbe riqualificato la condotta nella fattispecie di cui all'art. 697 c.p. Nella precedente delimitazione delle condotte era stata unificata la detenzione del caricatore, del silenziatore per mitraglietta Uzi e delle munizioni. La Corte d'appello ha poi dichiarato non doversi procedere (art. 649 c.p.p.) per caricatore e silenziatore e ha condannato solo per la detenzione delle munizioni. Tale condotta, considerando il tipo di munizioni (proiettili Parabellum 9 x 19), deve però essere riqualificata ai sensi dell'art. 697 c.p., con la conseguenza che, essendo il fatto commesso il 3 ottobre 2014, il reato risulta estinto per prescrizione e non sussistono cause di proscioglimento ex comma 2 art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte (Cassazione) ha ritenuto il motivo fondato: ha riqualificato la fattispecie come reato ex art. 697 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, così riqualificato, è estinto per prescrizione. In sostanza: dichiarato che non deve procedersi per caricatore e silenziatore (già statuizioni anteriori) e per la detenzione delle munizioni, dopo la riqualificazione in art. 697 c.p., il reato è prescritto; sentenza impugnata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
L. 895/1967, art. 2
Nella sentenza originaria il ricorrente era stato imputato anche ai sensi di questa norma; la Cassazione richiama la contestazione originaria per ricostruire la compenetrazione delle condotte contestate.
L. 895/1967, artt. 2 e 7
Ulteriori articoli della stessa legge richiamati nel giudizio di merito originario; la Corte ricostruisce le imputazioni cui era stata ritenuta la responsabilità penale.
Codice di procedura penale, art. 649
La Corte d'appello aveva dichiarato "non doversi procedere" ai sensi dell'art. 649 c.p.p. per la detenzione del caricatore e del silenziatore; la Cassazione prende atto di tale statuizione nel valutare la posizione residua relativa alle munizioni.
Codice penale, art. 697
La Corte ha ritenuto che la detenzione delle munizioni (proiettili Parabellum 9 x 19) debba essere riqualificata come reato previsto dall'art. 697 c.p.; tale riqualificazione ha determinato la verifica della prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 2
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha verificato che non ricorrevano cause di proscioglimento di cui al comma 2 dell'art. 129 c.p.p. che impedissero l'estinzione per prescrizione, concludendo quindi per l'estinzione del reato.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 1, n. 11172 del 11/11/2014, dep. 2015, Carfora, Rv. 262850; Sez. 1, n. 52526 del 17/09/2014, Raso, Rv. 262186
La Corte richiama precedenti di legittimità per distinguere il tipo di munizionamento (9 x 19 vs 9 x 21) e per confermare che la qualificazione giuridica deve tener conto della calibrazione effettiva delle munizioni; tali precedenti supportano la riqualificazione in art. 697 c.p.
Massime di principio
- Se in una pluralità di condotte contestate alcune vengono dichiarate "non doversi procedere" e altre vengono mantenute, è necessario verificare se la condotta residua richiede diversa qualificazione giuridica; la riqualificazione può incidere sulla estinzione per prescrizione.
- La qualificazione del reato dipende da elementi materiali specifici (es. calibro delle munizioni). Accertamenti tecnici precisi possono cambiare la fattispecie da reato grave a reato minore o viceversa.
- Quando la Corte di merito riforma precedenti decisioni, la Cassazione può riqualificare il fatto e, se dalla nuova qualificazione deriva l'estinzione per prescrizione, può annullare senza rinvio.
- La dichiarazione di "non doversi procedere" ex art. 649 c.p.p. rispetto ad alcune condotte non impedisce che altre condotte, se distinte, siano riqualificate e valutate separatamente.
- In difesa, occorre sempre controllare i termini prescrizionali a partire dalla data del fatto: una diversa qualificazione può rendere il reato ormai estinto e quindi ottenere l'annullamento senza rinvio.
- La giurisprudenza consolidata sulla perizia e sulle caratteristiche tecniche degli oggetti (es. munizionamento) è decisiva per la corretta configurazione del reato; ammettere o negare particolari tecnici può decidere se il fatto è perseguibile o prescritto.
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