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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40696/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto di espulsione. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di fiducia nominato successivamente (avv. Luca Verga), denunciava la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per mancata notifica del decreto di espulsione al difensore di fiducia previamente nominato dal detenuto (avv. Gianmarco Piras) e per la conseguente impossibilità del difensore di presentare i motivi a sostegno dell'opposizione già proposta dal detenuto. Si deduceva la violazione dell'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., nonché la violazione del diritto di difesa ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il decreto fosse stato notificato al detenuto e al difensore di fiducia (avv. Piras) il 23/02/2023 e che la nomina del difensore di ufficio sia stata disposta nonostante la preesistente nomina del difensore di fiducia; ne è conseguita la violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. La Corte ha qualificato la violazione come nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo stata compromessa la partecipazione del difensore fiduciario al procedimento a contraddittorio differito. Per queste ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio di sorveglianza di Varese per il prosieguo del procedimento; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16

    il magistrato di sorveglianza è tenuto a notificare, attraverso la sua cancelleria, il decreto che dispone l'espulsione sia all'interessato, sia al suo difensore di fiducia, al fine di consentirgli di proporre opposizione, provvedendo alla nomina di un difensore di ufficio solo qualora il detenuto sia sprovvisto del patrono di fiducia

    La Corte interpreta l'art. 16, comma 6, come imponendo l'obbligo di comunicazione anche al difensore di fiducia nominato prima dell'adozione del decreto di espulsione; la mancata comunicazione al difensore legittimamente nominato compromette il diritto di difesa e può determinare nullità dell'atto impugnato.

  • decreto-legge 23/12/2013 n. 146 (conv. legge 21/02/2014 n. 10)

    modifica dell'art. 16 che ha incluso il difensore tra i soggetti legittimati a proporre opposizione

    La modifica normativa ha esteso la legittimazione del difensore a proporre opposizione, giustificando l'obbligo di notificare anche al difensore di fiducia; prima della modifica tale obbligo non era previsto.

  • cod. proc. pen., art. 178, comma 1, lett. c)

    La violazione degli obblighi di comunicazione, incidendo sulla possibilità di esercitare i mezzi di difesa in un procedimento a contraddittorio differito, configura una nullità di ordine generale ai sensi di questa disposizione.

  • cod. proc. pen., art. 179, comma 1

    Richiamata come norma di riferimento sul procedimento di impugnazione e sulle sue conseguenze, in relazione alla nullità e agli effetti processuali derivanti dalle violazioni procedurali.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Richiamati in relazione ai motivi di ricorso per cassazione (violazione del diritto di difesa e del contraddittorio), anche se la Corte ha fondato la decisione principalmente sulla nullità ex art. 178.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Richiamato rispetto ai limiti della motivazione del ricorso che devono essere rispettati; la Corte ha redatto motivazione in forma semplificata ai sensi di questa disposizione vista la questione non complessa.

Massime di principio

  • Se il detenuto ha nominato un difensore di fiducia prima dell'adozione di un decreto di espulsione e ha riservato la presentazione dei motivi a tale difensore, il magistrato di sorveglianza è obbligato a notificare il decreto anche al difensore di fiducia (art. 16, comma 6, d.lgs. 286/1998).
  • La mancata notifica al difensore di fiducia, con conseguente nomina di ufficio di un diverso difensore, può compromettere il contraddittorio differito e configurare una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
  • Dopo la modifica normativa del 2013/2014 il difensore è legittimato a proporre opposizione contro il decreto di espulsione; pertanto la comunicazione al difensore è funzionale all'esercizio del diritto di difesa.
  • In situazioni analoge è opportuno che il difensore o l'interessato documentino in c.t. la nomina in data anteriore al provvedimento (es. dichiarazione all'ufficio matricola) e deducano tempestivamente la violazione dell'obbligo di notifica per ottenere l'annullamento del provvedimento e la rinnovazione del procedimento.
  • La violazione delle regole di notifica nell'ipotesi di impugnazioni a contraddittorio differito può condurre all'annullamento del provvedimento e alla trasmissione degli atti per il prosieguo; perciò chi difende deve sollevare subito la questione invocando l'art. 178 cod. proc. pen. e la disciplina speciale dell'art. 16 d.lgs. 286/1998.

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