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Sentenza

Sentenza n. 259/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro n. 104/2024, depositata e resa pubblica il 11.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 246/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025.

Giustizia amministrativa202501234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 104/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali. Poiché, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato il beneficio, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Nuoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: la nomina del commissario costituisce già uno strumento idoneo a fronteggiare l'inerzia e ricorrono ulteriori ragioni ostative, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerate la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di impartire gli ordini necessari all'Amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile in astratto, ma può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, bensì anche in presenza di altre ragioni ostative, valutate concretamente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere le iniziative esecutive previste dall'ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato accertato dal giudicato da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede l'avvalimento del Ministero di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta in forma di applicazione web.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 giugno 2014, n. 15

    Ha chiarito che l'astreinte nei confronti dell'Amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa per la presenza di altre ragioni ostative, oltre alla manifesta iniquità, tenuto conto delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un nuovo termine e impartire le prescrizioni necessarie per la completa esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche nel dirigente dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega e assegnazione di un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: la sua applicazione può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta rappresenti uno strumento adeguato e ricorrano ulteriori ragioni ostative, da valutare in concreto anche in relazione alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai vincoli finanziari e alla natura del beneficio dovuto.
  • L'astreinte può essere negata quando l'esecuzione del giudicato richieda un procedimento articolato, coinvolga una pluralità di strutture amministrative e soggetti esterni e il ritardo sia riconducibile, almeno principalmente, a un eccezionale contenzioso seriale, purché tali circostanze siano concretamente valorizzate dal giudice.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire il giudicato può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie dell'Amministrazione debitrice, gli strumenti contabili e finanziari specificamente previsti dalla legge per il pagamento dei debiti derivanti da provvedimenti giudiziari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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