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Ordinanza

Ordinanza n. 377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 131/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. e, riformando l’ordinanza del TAR Basilicata, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sulla ritenuta sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e sulla valutazione positiva, in termini prima facie, del primo motivo di appello. Le spese sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Basilicata n. 131/2025, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Basilicata che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Dal testo emerge che l’appello cautelare deduceva, almeno con il primo motivo, l’erroneità della decisione cautelare di primo grado e chiedeva la riforma dell’ordinanza. Il contenuto specifico degli ulteriori motivi e dell’atto amministrativo sostanziale originariamente contestato non è riportato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in via prima facie, sussistente un pregiudizio grave e irreparabile e il primo motivo di appello meritevole di positivo apprezzamento.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR e consente al Consiglio di Stato di riformare la misura cautelare impugnata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza del TAR quando, a una valutazione prima facie, i motivi di appello risultino meritevoli di positivo apprezzamento e sia configurabile un pregiudizio grave e irreparabile.
  • La sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile costituisce un presupposto autonomamente rilevante nella valutazione della domanda cautelare in appello.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare può comportare la riforma dell’ordinanza del TAR e il conseguente rigetto dell’istanza cautelare proposta in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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