Cassazione Penale, Sentenza n. 16212/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano (conferma del Tribunale di Varese) che lo aveva condannato per una serie di sei furti in appartamento (maggio 2019). In cassazione si deduceva carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che non v'erano indizi gravi, precisi e concordanti a suo carico per identificare nell'imputato la persona chiamata "Eli" nelle intercettazioni. La censura contestava tre dei quattro elementi ritenuti indizianti dai giudici di merito: la mancanza di alibi, la proprietà della "Citroen C4" tg. CX931NE e la circostanza che l'imputato conoscesse gli altri concorrenti; sosteneva che soltanto l'ammissione di essere chiamato "Eli" sarebbe significativo e comunque insufficiente.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato del giudice di cassazione debba limitarsi a un controllo logico-giuridico della struttura motivazionale (applicazione dell'art. 192, comma 2 c.p.p.), senza rimettere in discussione apprezzamenti di merito. I giudici di merito hanno valutato singolarmente gli indizi (ammissione del soprannome, conoscenza dei complici, proprietà della Citroen collegata alle investigazioni che hanno portato all'identificazione, assenza di un alibi e inattendibilità delle dichiarazioni difensive) e li hanno considerati nel loro complesso coerenti e convergenti. Perciò la censura era riconducibile a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente invoca la carenza di motivazione ai sensi di tale disposizione
art. 192 c.p.p.
Stabilisce il criterio della valutazione indiziaria, richiedendo pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte ha verificato che i giudici di merito hanno applicato correttamente questo criterio e che gli indizi valutati nel loro insieme erano convergenti
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze, in particolare la condanna alle spese e alle ammende, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammesso rinnovare la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi: il controllo è di natura logico-giuridica sulla motivazione del giudice di merito
- Più indizi deboli o non decisivi, se valutati nel loro complesso e con nessi logici coerenti, possono costituire una base indiziaria sufficiente ai fini dell'art. 192 c.p.p.
- La proprietà di un veicolo o altri elementi materiali osservabili possono assumere valore indiziario se collegati alle investigazioni che consentono riscontri concreti (es. pedinamento, identificazione in prossimità del mezzo usato dai rei)
- L'assenza di un alibi non è di per sé un indizio decisivo, ma può essere rilevante ai fini della valutazione della attendibilità delle dichiarazioni difensive e, quindi, del quadro probatorio complessivo
- Se la difesa indica alternative identificative senza fornire elementi probatori utili (es. nominare un'altra persona ma senza documentare la circostanza), tale argomentazione può risultare insufficiente a scalfire la convergenza indiziaria
- Le censure meramente frammentarie o atomistiche del materiale probatorio, volte a ottenere un riesame del merito, sono generalmente inammissibili in Cassazione
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