Regolamento (UE) 2026/47
Regolamento delegato (UE) 2026/47 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 della Commissione per quanto riguarda le informazioni statistiche che devono essere fornite dalle autorità fiscali e doganali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro europeo della raccolta di dati statistici sugli scambi di beni, ampliando il set di informazioni che autorità fiscali e doganali devono mettere a disposizione delle ASN. Le modifiche tengono conto delle vendite a distanza extra-UE di beni importati, dei trasferimenti di beni propri, dei movimenti di prodotti soggetti ad accisa e di un più preciso sottoinsieme di dati ricavabili dalle dichiarazioni doganali. L’intervento incide sia sul regolamento (UE) 2019/2152 sia sul regolamento delegato (UE) 2021/1704, sostituendone gli allegati rilevanti e aggiornando il contenuto minimo informativo.
Modifica gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 e il regolamento delegato (UE) 2021/1704 per ampliare e precisare le informazioni statistiche che le autorità fiscali e doganali devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità fiscali competenti e alle autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro, nonché alle autorità statistiche nazionali (ASN) che ricevono le informazioni ai fini della produzione delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e delle statistiche connesse alle imprese. Riguarda in particolare i flussi di dati relativi a esportazioni e importazioni di beni, vendite a distanza extra-UE di beni importati, trasferimenti intra-UE di beni propri, movimenti di prodotti sottoposti ad accisa e dati tratti dalle dichiarazioni doganali e fiscali. Il regolamento non introduce esclusioni espresse, ma circoscrive gli obblighi informativi ai casi e agli elementi elencati negli allegati modificati, con riferimento alle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012 e della normativa doganale dell’Unione.
Modifica delle informazioni statistiche fornite da autorità fiscali e doganali
Il regolamento delegato (UE) 2026/47 della Commissione interviene sul sistema europeo delle statistiche sulle imprese istituito dal regolamento (UE) 2019/2152, aggiornando gli allegati relativi alle informazioni che le autorità fiscali e doganali devono trasmettere alle autorità statistiche nazionali (ASN). L’intervento è giustificato dall’esigenza di garantire una copertura più completa dei flussi commerciali e di allineare il contenuto informativo alle evoluzioni normative in materia di IVA, dogane e accise.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento chiarisce che gli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 definiscono le informazioni statistiche inerenti alle esportazioni e importazioni di beni da trasmettere dalle autorità fiscali e doganali alle ASN, già ulteriormente specificate dal regolamento delegato (UE) 2021/1704. La modifica mira a includere anche le vendite a distanza extra-UE di beni importati, i trasferimenti intra-UE di beni propri e i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa, nonché a precisare il sottoinsieme di dati doganali rilevanti per la produzione delle statistiche europee sugli scambi internazionali di beni.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni riguardano le autorità fiscali competenti e le autorità doganali competenti di ciascuno Stato membro, oltre alle ASN che ricevono i dati. Sul piano oggettivo, il regolamento copre i dati provenienti da dichiarazioni IVA, elenchi riepilogativi IVA, regimi speciali IVA, scambi di informazioni in materia di accise e dichiarazioni doganali, con particolare attenzione alle operazioni intra-UE e ai flussi import/export utili alla statistica europea.
Modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152
Il nuovo allegato V amplia il perimetro delle informazioni fiscali trasmissibili alle ASN. Sono inclusi, tra gli altri:
- i dati relativi a cessioni e acquisti intra-UE di beni desunti dalle dichiarazioni IVA;
- i dati contenuti negli elenchi riepilogativi IVA;
- gli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010;
- i dati relativi ai regimi speciali IVA previsti dal titolo XII, capo 6, sezioni 3, 4 e 5 della direttiva 2006/112/CE;
- le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
- i trasferimenti di beni propri effettuati nell’ambito del regime speciale corrispondente;
- le informazioni rese accessibili agli altri Stati membri sui medesimi regimi speciali;
- le informazioni scambiate in materia di accise ai sensi degli articoli da 20 a 25, 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262, quando l’autorità fiscale è l’autorità competente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012.
Modifiche all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/2152
Il nuovo allegato VI specifica le informazioni doganali da fornire alle ASN. In particolare, devono essere trasmessi:
- i dati identificativi della persona che effettua esportazioni intra-UE e importazioni intra-UE di beni soggetti alla procedura doganale di perfezionamento attivo;
- i dati EORI e gli ulteriori elementi di registrazione e identificazione degli operatori economici disponibili nel sistema elettronico;
- i dati su importazioni ed esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali accettate o oggetto di decisioni delle autorità doganali, comprese quelle depositate presso l’autorità, quelle disponibili tramite accesso elettronico diretto e quelle ricevute in applicazione dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- le informazioni sulle procedure, semplificazioni e autorizzazioni concesse agli operatori commerciali;
- le informazioni scambiate in materia di accise quando l’autorità doganale sia l’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012.
Adeguamento del regolamento delegato (UE) 2021/1704
L’articolo 2 riformula l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/1704, stabilendo che le informazioni sulle dichiarazioni in dogana comprendono tutte le informazioni richieste dall’ASN per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e, comunque, almeno gli elementi dei dati e i sottoelementi elencati nell’allegato I del regolamento. Il medesimo articolo sostituisce anche l’allegato I del regolamento delegato con il testo dell’allegato II del nuovo regolamento, che riproduce un elenco dettagliato degli elementi di dato doganali.
Elenco minimo degli elementi di dato doganali
L’allegato II contiene l’elenco degli elementi dei dati corrispondenti all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Tra gli elementi figurano, tra gli altri, tipo di dichiarazione e di dichiarazione complementare, regime e regime aggiuntivo, documento precedente, autorizzazioni, soggetti coinvolti nella catena commerciale, riferimenti fiscali, condizioni di consegna, dazi e imposte, valuta e importi fatturati, preferenze, valori e spese di trasporto/postali, dati temporali, paesi e regioni di origine/destinazione/spedizione/esportazione, ufficio doganale, masse, descrizione e codice delle merci, indicatore del container, modalità di trasporto, natura dell’operazione e valore statistico.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie specifiche nel testo fornito.
Disposizioni principali
Sostituzione degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati V e VI del regolamento (UE) 2019/2152 con il testo contenuto nell’allegato I del regolamento. In tal modo vengono ridefinite le informazioni statistiche che le autorità fiscali competenti e le autorità doganali competenti devono fornire alle ASN.
Informazioni fiscali da trasmettere alle ASN
Il nuovo allegato V elenca le informazioni che le autorità fiscali devono fornire alle ASN: dati da dichiarazioni IVA relativi a cessioni e acquisti intra-UE; dati dagli elenchi riepilogativi IVA; informazioni sugli acquisti intra-UE comunicati dagli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010; dati delle dichiarazioni IVA relative ai regimi speciali della direttiva 2006/112/CE; informazioni sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi; informazioni sui trasferimenti di beni propri; informazioni rese accessibili agli altri Stati membri sui medesimi regimi speciali; informazioni scambiate in materia di accise ai sensi della direttiva (UE) 2020/262, quando l’autorità fiscale è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012.
Informazioni doganali da trasmettere alle ASN
Il nuovo allegato VI elenca le informazioni che le autorità doganali devono fornire alle ASN: dati identificativi della persona che effettua esportazioni e importazioni intra-UE di beni soggetti a perfezionamento attivo; dati EORI e altri elementi di registrazione e identificazione degli operatori economici; dati sulle importazioni ed esportazioni tratti dalle dichiarazioni doganali accettate o oggetto di decisione, incluse quelle depositate, rese disponibili tramite accesso elettronico diretto o ricevute ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013; informazioni su procedure, semplificazioni e autorizzazioni concesse agli operatori commerciali; informazioni scambiate in materia di accise quando l’autorità doganale è l’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 389/2012.
Adeguamento del regolamento delegato (UE) 2021/1704
L’articolo 2 sostituisce l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2021/1704, chiarendo che le informazioni relative alle dichiarazioni in dogana comprendono tutte le informazioni richieste dall’ASN per produrre statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e, in ogni caso, almeno gli elementi dei dati e i sottoelementi elencati nell’allegato I del regolamento. Inoltre, l’allegato I del regolamento delegato 2021/1704 è sostituito con il testo dell’allegato II del presente regolamento.
Elenco degli elementi dei dati doganali
L’allegato II contiene il nuovo allegato I del regolamento delegato 2021/1704 e riproduce l’elenco degli elementi dei dati corrispondenti all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tra cui tipo di dichiarazione, regime, autorizzazione, esportatore, importatore, dichiarante, valori fatturati, dati di consegna, dati geografici, ufficio doganale, massa, descrizione e codice delle merci, modalità di trasporto, natura dell’operazione e valore statistico.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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