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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. 12 del 2.2.2026 con cui il Dirigente comunale dell’Area IV ha ingiunto alla società la demolizione di una pavimentazione di cemento di m. 11,35 x 29,83 (sup. 340 mq circa) e di una pavimentazione in cemento di m. 7,80 x 4,32 (sup. mq 32 circa) realizzate all’interno del giardino di pertinenza di “Palazzo delle Bisce” a Molinella, sul terreno identificato al foglio 76, mappale 854 del locale catasto, con avvertimento che in caso di mancata esecuzione sarà applicata la sanzione ex art. 31, co. 4-bis D.P.R. n. 380/2001 nonché l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e di una superficie ulteriore di 6 x 90 mq a titolo di servitù di passaggio; - degli atti istruttori propedeutici alla citata ordinanza, tra cui il verbale di sopralluogo del 23.1.2026 e gli altri atti istruttori e verbali di sopralluogo eseguiti, ad oggi non noti.

Giustizia amministrativa202600527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di due pavimentazioni in cemento e atti istruttori presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che ha ingiunto la demolizione di due pavimentazioni in cemento, rispettivamente di circa 340 mq e 32 mq, realizzate nel giardino pertinenziale di un edificio storico, con avvertimento dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’acquisizione gratuita dell’opera abusiva e di un’ulteriore superficie destinata a servitù di passaggio. Sono stati impugnati anche il verbale di sopralluogo e gli ulteriori atti istruttori non conosciuti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di ricorso dedotti dalla società.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente la probabilità di un esito favorevole del ricorso. Il Collegio ha considerato che le opere, realizzate senza titolo, non costituiscono una mera pavimentazione riconducibile all’edilizia libera: anche dopo la rimozione della sovrastante struttura di carpenteria metallica, esse integrano un’opera strutturale di rilevanti dimensioni, progettata per fungere da fondazione per la realizzazione di un nuovo edificio. Tale qualificazione è stata ritenuta coerente con gli elaborati depositati a corredo dell’istanza di Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017, richiamata nel provvedimento impugnato. La sospensione è stata quindi negata per carenza di fumus boni iuris; il testo non espone una specifica valutazione autonoma del periculum in mora. La società ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta in via incidentale; l’istanza è stata respinta per l’assenza di probabilità di un esito favorevole del ricorso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato nell’ordinanza comunale quale sanzione applicabile in caso di mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.

  • art. 53 l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017

    Richiamato in relazione agli elaborati depositati a corredo dell’istanza di Procedimento Unico, utilizzati dal giudice per qualificare le opere come strutturali e funzionali alla futura realizzazione di un edificio.

Massime di principio

  • Una struttura in cemento di rilevanti dimensioni, realizzata senza titolo e progettata per fungere da fondazione di un nuovo edificio, non può essere qualificata come mera pavimentazione rientrante nell’edilizia libera, anche se la sovrastante struttura metallica è stata rimossa.
  • Ai fini della qualificazione edilizia dell’opera, il giudice può valorizzare gli elaborati progettuali depositati nell’ambito di un procedimento amministrativo relativo alla futura realizzazione dell’intervento, quando tali elaborati evidenzino la funzione strutturale dell’opera già eseguita.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’ordine di demolizione va negata quando dagli atti emerga, con elevata probabilità, che l’opera abusiva non è riconducibile all’edilizia libera e che il ricorso non presenta una ragionevole probabilità di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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