Cassazione Penale, Sentenza n. 40719/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di appello n. 887/22, con cio' che si denunciava di non aver avuto consapevolezza del procedimento di appello perche' il gravame sarebbe stato proposto da un difensore non incaricato a causa di un mandato falsificato che avrebbe revocato il difensore di fiducia. Si deduceva quindi l'illegittima assenza nel solo grado d'appello e la conseguente necessita' di ripristinare il termine per impugnare (riferimento normativo richiamato: art. 175 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inaccoglibile l'istanza come formulata dinanzi alla Corte d'appello e ha escluso l'applicabilita' del rimedio evocato (art. 175 c.p.p.) alla specie: la sentenza impugnata e' del 31/10/2022 e quindi il comma 2.1 dell'art. 175 introdotto dalla legge 150/2022 (entrata in vigore il 30/12/2022) non e' applicabile ratione temporis; il richiamo al comma 2 non risultava pertinente; l'ipotesi andava ricondotta al rimedio di cui all'art. 629-bis c.p.p., ma il ricorrente non ha provato la tempestivita' del ricorso (non ha indicato la data di notifica dell'ordine di esecuzione del 30/05/2024) e l'istanza e' stata depositata il 03/10/2024 oltre il termine di 30 giorni. Inoltre la presunta inconsapevolezza limitata al solo grado d'appello non incide sulla definitività della condanna di primo grado. Pertanto inammissibilita' e condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
La norma non era applicabile nel modo prospettato dal ricorrente: il comma 2.1 e' rilevante solo per sentenze rese dopo l'entrata in vigore della legge 150/2022 (30/12/2022); il richiamo al comma 2 non era pertinente alla fattispecie; l'eventuale richiamo al primo comma avrebbe implicato questioni di incompetenza funzionale della Corte del merito in base al quarto comma. Inoltre l'art.175 presuppone correttezza formale nelle valutazioni sull'assenza.
legge 150/2022
entrata in vigore 30/12/2022 (introduzione del comma 2.1 all'art.175 c.p.p.)
Ha introdotto il comma 2.1 all'art.175 c.p.p.; tale disposizione e' applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore (ragione per cui non opera per la sentenza del 31/10/2022).
art. 629-bis cod. proc. pen.
comma 2 (termine di 30 giorni dalla conoscenza/ordine di esecuzione)
Il rimedio piu' adeguato per contestare la decisiva assenza all'appello e la conseguente rescissione del giudicato e' l'art. 629-bis; grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la data in cui ha avuto conoscenza (ad es. la notifica dell'ordine di esecuzione) e il rispetto del termine di 30 giorni; nel caso specifico la prova della notifica in termine non e' stata fornita e l'istanza e' risultata tardiva.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di riqualificare l'atto difensivo presentato dalla parte (principio che ha permesso alla Corte territoriale di esaminare l'istanza come se fosse un rimedio rescissorio), ma cio' non evita la verifica di ammissibilita' e tempestivita'.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'attribuzione delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie (in concreto condanna al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende).
Massime di principio
- Occorre individuare correttamente il rimedio: la restituzione del termine ex art.175 c.p.p. ha ambiti e limiti formali diversi dall'azione rescissoria ex art.629-bis; scegliere l'uno o l'altro e' determinante per l'ammissibilita'.
- Il comma 2.1 dell'art.175 c.p.p. e' applicabile solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della legge 150/2022 (30/12/2022): verificare sempre la data della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche legislative.
- Il ricorrente ha l'onere di provare la tempestivita' del rimedio indicando la data in cui ha avuto conoscenza della sentenza impugnata; la notifica dell'ordine di esecuzione e' frequentemente il momento rilevante da cui decorrono i termini.
- Se la presunta irregolarita' riguarda solo il grado di appello e non incide sulla regolarita' del processo di primo grado, difficilmente la contestazione determina la caduta della condanna di primo grado; va considerata la reale portata della disfunzione denunciata.
- Le Corti possono, conformemente al principio di riqualificazione degli atti, esaminare l'istanza sotto altro profilo (ad es. come ricorso rescissorio), ma cio' non esonera la parte dall'adempimento dei relativi requisiti di ammissibilita' e di tempestivita'.
- In presenza di fatti estremi come la contestazione di un mandato falsificato e di una nomina fittizia, e' necessario produrre elementi probatori tempestivi (es. querela per falso, documenti, notifiche) e agire entro i termini dovuti per non incorrere in inammissibilita'.
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