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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20221/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Il condominio aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dall’impresa appaltatrice per il pagamento di euro 19.234,00 relativi a lavori di risanamento e manutenzione delle facciate dello stabile. Il condominio sosteneva che l’opera presentasse vizi e difformità tempestivamente denunciati e che, in base al contratto e all’art. 1667 c.c., il corrispettivo non fosse dovuto perché i lavori non erano stati accettati né collaudati. In cassazione deduceva, con unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1667, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse considerato sufficiente la mera consegna dell’opera per riconoscere il diritto al compenso, senza valorizzare la mancata accettazione e mancato collaudo e la previsione contrattuale che subordinava verifica, accettazione e collaudo dei lotti di lavorazione. La resistente contestava anche la regolarità della notificazione del ricorso, perché la copia notificata era incompleta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata sia l’eccezione di nullità della notifica, perché la mancanza di pagine nella copia notificata integra un vizio della notificazione sanabile con la costituzione dell’intimato o con la rinnovazione mediante copia integrale tempestivamente notificata, sia la censura di merito. In particolare, ha osservato che dal contratto emergeva che verifica e collaudo dovevano precedere il benestare allo smontaggio del ponteggio, ma il rinvio della consegna al 12 settembre 2014 per ritardi nei pagamenti non dimostrava affatto che l’omesso collaudo dipendesse dalla contestazione dei vizi; al contrario, poteva deporre per una rinuncia implicita al collaudo o per un’accettazione per facta concludentia. È stata quindi confermata la decisione di merito secondo cui la consegna dell’opera era sufficiente, nel caso concreto, per riconoscere il corrispettivo all’appaltatore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1667, comma 2, c.c.

    La denuncia dei vizi e difformità rileva ai fini della garanzia dell’appaltatore; nel caso concreto la Corte ha escluso che fosse dimostrata la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta e ha ritenuto che la consegna dell’opera potesse comunque fondare il diritto al corrispettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 12 del contratto d'appalto

    La clausola contrattuale richiamata prevedeva verifica, accettazione e collaudo dei singoli lotti di lavorazione; la Corte ha letto tale previsione in coordinamento con il comportamento delle parti e con il differimento della consegna.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la mancata esecuzione del collaudo non esclude di per sé il diritto dell’appaltatore al corrispettivo quando risulti comunque la consegna dell’opera e non sia provato che l’omesso collaudo derivi da un’effettiva contestazione dei vizi.
  • La consegna dell’opera, se accompagnata da comportamenti incompatibili con la volontà di rifiutare la prestazione, può essere interpretata come accettazione per facta concludentia o come rinuncia implicita al collaudo e alla verifica.
  • Chi eccepisce vizi e difformità dell’opera deve provare, quando rilevante, la tempestività della denuncia rispetto alla scoperta e gli elementi che giustificano il mancato collaudo o la mancata accettazione.
  • La mancata integrità della copia notificata del ricorso per cassazione non determina automaticamente l’inammissibilità, ma integra un vizio della notificazione sanabile ex tunc mediante costituzione dell’intimato o rinnovazione con copia integrale tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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