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Ordinanza

Ordinanza n. 2516/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del diniego di rilascio del Visto per motivi di Tirocinio (formazione professionale), prot. 7035 del giorno 08.07.2025 e notificato il giorno 15.07.2025, con il quale il Consolato Generale d'Italia a Casablanca (Marocco) ha respinto la domanda di visto di ingresso nel territorio dello Stato presentata dal ricorrente; b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione.

Giustizia amministrativa202512121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto di ingresso per motivi di tirocinio formativo adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego consolare del visto richiesto per svolgere in Italia un tirocinio formativo con funzioni di tecnico-saldatore presso una società italiana. Il diniego era motivato dal fatto che non sarebbe stata fornita prova di una pregressa attività lavorativa nel settore e della disponibilità di adeguati mezzi personali di sostentamento. Il ricorrente ha dedotto e documentato, invece, una precedente esperienza professionale come tecnico saldatore, un diploma conseguito nel Paese di origine e le competenze specifiche da acquisire mediante il tirocinio. Ha inoltre evidenziato che l'indennità di tirocinio, pari a 800 euro mensili, unitamente all'alloggio messo a disposizione dalla società ospitante, dimostrava la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando nei fatti documentati dal ricorrente la possibile erroneità della valutazione amministrativa, qualificabile come eccesso di potere per travisamento del fatto: il ricorrente aveva infatti documentato sia l'esperienza professionale richiesta sia mezzi di sostentamento adeguati, considerando l'indennità mensile e l'alloggio. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, attribuendo rilievo all'interesse all'ingresso in Italia per finalità lavorativo-formative, all'esito del bilanciamento degli interessi. L'Amministrazione è stata obbligata a riesaminare l'istanza entro trenta giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 giugno 2026 e le spese della fase cautelare sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e ha costituito il fondamento processuale della domanda cautelare.

  • Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000

    Richiamata nel provvedimento di diniego quale riferimento per il requisito della disponibilità di adeguati mezzi personali di sostentamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione relativa all'esperienza professionale, ai titoli posseduti e alle finalità formative del tirocinio può evidenziare il fumus del travisamento del fatto quando l'Amministrazione abbia negato il visto ritenendo inesistente tale esperienza o tali elementi.
  • Ai fini della verifica della disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento per il visto di ingresso finalizzato a un tirocinio formativo, l'indennità mensile prevista dal tirocinio può essere valutata congiuntamente alla disponibilità di un alloggio offerto dalla società ospitante.
  • Quando il diniego di visto risulti plausibilmente fondato su una non corretta valutazione della documentazione prodotta e sussista un interesse concreto all'ingresso per finalità lavorativo-formative, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando all'Amministrazione di rivalutare l'istanza entro un termine assegnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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