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Sentenza

Sentenza n. 1346/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 1421/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stato accertato il loro diritto alla Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. La sentenza aveva condannato il Ministero a erogare € 1.500,00 a una ricorrente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e € 500,00 all’altra, per l’anno scolastico 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione. Dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e una successiva richiesta di esecuzione tramite PEC, il Ministero non aveva attivato la Carta del docente né accreditato le somme dovute. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l’inadempimento del giudicato e chiesto l’adozione delle misure necessarie, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accertato l’inadempimento del Ministero, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del comando giudiziale. Il ricorso è stato pertanto accolto: il Ministero è stato ordinato ad attribuire, mediante accredito sulla Carta elettronica, € 1.500,00 alla prima ricorrente per gli anni scolastici indicati ed € 500,00 alla seconda per l’anno scolastico 2023/2024, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per il caso di perdurante inottemperanza, il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 550,00, oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, riconosciuto alle ricorrenti dal giudicato civile.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva integra, nel caso concreto, un presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale fonte per la determinazione e liquidazione, con separato decreto collegiale, del compenso eventualmente dovuto al commissario ad acta.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di attuazione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’azione di ottemperanza è ammissibile, per l’esecuzione di una sentenza notificata in forma esecutiva, dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato; in mancanza di elementi idonei a provare l’esecuzione, il giudice può ordinare le attività necessarie per dare concreta attuazione alla decisione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva qualora l’amministrazione persista nell’inadempimento oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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