Cassazione Civile, Ordinanza n. 01863/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello che, in sede di opposizione a un precedente rigetto monocratico, aveva accolto la domanda di equa riparazione ma aveva liquidato l'indennizzo in euro 516,46 oltre interessi legali, importo corrispondente alla somma richiesta nel giudizio presupposto, anziché alla maggiore somma domandata. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2 bis e 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe applicato un criterio di liquidazione non previsto dalla legge. La Cassazione, però, ha rilevato anzitutto che il ricorso era privo dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, rendendo impossibile la comprensione delle censure; inoltre ha osservato che, comunque, la liquidazione operata in appello era compatibile con i criteri legali e non era stata colpita da una specifica censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse del tutto l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, omissione non sanabile mediante l'esame delle singole doglianze o di altri atti, per il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Inoltre, ha aggiunto che il decreto della Corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo nei limiti della somma richiesta nel giudizio presupposto, soluzione compatibile con l'art. 2 bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001 e non specificamente censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 bis l. n. 89/2001
comma 3; richiamo anche all'art. 2 bis e all'art. 2, comma 2-sexies
La liquidazione dell'indennizzo operata dalla Corte d'appello è stata considerata compatibile con i criteri legali previsti dalla legge Pinto.
art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura sul criterio di liquidazione dell'indennizzo.
art. 380-bis c.p.c.
Procedimento camerale seguito sulla base della proposta di manifesta inammissibilità del relatore.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito indicato dal relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato applicato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ometta integralmente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, perché tale carenza impedisce la comprensione delle censure e non può essere colmata mediante il solo esame dei motivi o di altri atti del processo.
- Nel giudizio di legittimità la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della decisione impugnata: se il provvedimento di merito contiene una statuizione autonoma e conforme alla legge, essa non può essere utilmente aggredita con doglianze generiche o non mirate.
- In materia di equa riparazione, la liquidazione dell'indennizzo deve restare entro i criteri legali richiamati dalla legge n. 89 del 2001; una liquidazione commisurata alla somma richiesta nel giudizio presupposto può essere ritenuta compatibile con tali criteri se non è specificamente contestata.
- Il principio di autonomia del ricorso per cassazione impedisce di supplire alle carenze del ricorso mediante il ricorso ad altri atti processuali per ricostruire i fatti e la motivazione della decisione impugnata.
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