Cassazione Penale, Sentenza n. 1165/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cafiero impugna la sentenza del Tribunale di Lagonegro che lo aveva condannato a 6 mesi di reclusione (pena condizionalmente sospesa e subordinata a prestazione di lavoro di pubblica utilità per 4 mesi) per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p., con riferimento anche all'art. 99, comma 4). Denuncia in cassazione: 1) la Corte d'appello ha indebitamente dichiarato inammissibile l'appello nonostante l'imputato avesse richiamato e sintetizzato le dichiarazioni di due testimoni (tra cui la persona offesa) e avesse indicato le ragioni fattuali e giuridiche per cui tali dichiarazioni avrebbero potuto mettere in dubbio la ricostruzione accusatoria; 2) aveva fatto presente che le espressioni addebitategli non erano idonee a incutere timore nel pubblico ufficiale (pronunciate in stato d'ira e alla presenza di agenti intervenuti); 3) inoltre deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), rilevando che il suo unico precedente non integra serialità ai sensi della giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che l'appellante avesse adempiuto all'onere di specificità richiesto nell'impugnazione: la Corte territoriale aveva genericamente dichiarato l'inammissibilità senza confrontarsi con i rilievi specifici sulle dichiarazioni dei testimoni e sulle ragioni per cui esse potessero minare la condanna. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Potenza per nuovo giudizio. Il terzo motivo relativo alla tenuità è stato ritenuto assorbito dalla rimessione del merito e non deciso dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Utilizzato per censurare la violazione di norme sul rapporto motivazionale e la valutazione dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione delle specifiche censure costituisca vizio rilevante.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Riferito al contenuto e alla forma dell'appello; la Corte ricorda che l'onere di specificità dell'impugnazione varia in rapporto alla specificità della motivazione di primo grado.
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Richiamato in relazione ai requisiti dell'impugnazione: la Cassazione applica il principio secondo cui l'appello è inammissibile per carenza di specificità solo se effettivamente mancano rilievi argomentati rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
art. 336 c.p.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale, ossia il reato contestato: la decisione di merito sulla colpevolezza relativa a questa fattispecie è stata rimessa alla Corte d'appello.
art. 605 c.p.p.
Richiamato in relazione alla richiesta di riesame della valutazione della pena o di applicazione di cause estintive/non punibilità; la Cassazione non si è pronunciata nel merito avendo ritenuto assorbita la questione.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto: il motivo che invocava l'applicazione di tale causa è stato ritenuto assorbito dalla rimessione del merito alla Corte d'appello, e quindi non deciso in Cassazione.
Massime di principio
- L'appello (e analogamente il ricorso per cassazione) deve contenere rilievi critici concreti e specifici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla precisione della motivazione di primo grado.
- Se l'impugnante indica nominativamente e argomenta come le dichiarazioni testimoniali possano mettere in dubbio la ricostruzione accusatoria, il giudice d'appello è tenuto a confrontare esplicitamente tali allegazioni e non può limitarsi a dichiarare genericamente l'inammissibilità.
- Le censure sulla idoneità di una espressione a costituire minaccia devono essere valutate nel merito dalla Corte d'appello quando siano formulate con sufficiente concretezza e ancorate al materiale probatorio.
- Richieste relative all'applicazione di cause di non punibilità (es. particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.) possono risultare assorbite se la Cassazione annulla l'impugnata per vizi procedurali e rimette il merito alla Corte territoriale; la valutazione sostanziale resta quindi ad essa.
- La Corte di legittimità ricorre alla giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. sul principio di specificità) per modulare l'onere dell'impugnante: in pratica, più articolata è la motivazione di primo grado, più dettagliata deve essere la censura in appello.
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