Cassazione Penale, Ordinanza n. 09304/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La parte interessata aveva chiesto la revoca di una confisca dell'importo di euro 6.677,40 disposta nei suoi confronti con sentenza irrevocabile. La Corte di appello di Ancona aveva rigettato la richiesta. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione, ma il motivo devolto non riguardava il merito della confisca: la questione decisiva era l'erronea scelta del mezzo di impugnazione, poiché il provvedimento del giudice dell'esecuzione andava impugnato con opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p., non con ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il rimedio corretto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca è l'opposizione ex artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p. e non il ricorso per cassazione. Ha quindi qualificato l'impugnazione come opposizione e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, quale giudice competente a decidere sulla fase di opposizione. Non ha dunque esaminato il merito della richiesta di revoca della confisca.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, c.p.p.
Prevede, per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, l'opposizione quale rimedio esperibile contro il provvedimento adottato de plano o comunque in quella fase.
art. 676, comma 1, c.p.p.
Individua il regime impugnatorio applicabile ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di confisca, richiamando l'opposizione come mezzo corretto.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Esprime il principio di conservazione dell'impugnazione e di favor impugnationis: l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalla parte e va riqualificata secondo il rimedio corretto, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Massime di principio
- In materia di confisca disposta o confermata dal giudice dell'esecuzione, il rimedio ordinario contro il relativo provvedimento non è il ricorso per cassazione, ma l'opposizione nei casi previsti dal codice di procedura penale.
- L'erronea qualificazione del mezzo di gravame non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve riqualificarla in base al suo contenuto sostanziale, in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis.
- Quando l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente per il mezzo azionato, la conseguenza non è il rigetto nel merito ma la trasmissione degli atti al giudice competente, ferma restando la successiva autonoma valutazione di quest'ultimo.
- Il fatto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia stato adottato previa instaurazione del contraddittorio, anziché de plano, non muta il regime del rimedio esperibile se la legge prevede comunque l'opposizione come mezzo tipico.
Come è indicizzato
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