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Ordinanza

Ordinanza n. 711/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del giudizio collegiale e finale di non idoneità del dott. -OMISSIS-, pubblicato sul sito del Ministero e comunicato all'interessato il 6 novembre 2025, al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 02/B1 "Fisica Sperimentale della Materia" (nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2023-2025, V quadrimestre); dei relativi giudizi individuali dei singoli componenti e di ogni ulteriore valutazione, nei limiti dell'interesse fatto valere; di tutti i verbali della Commissione nazionale, ivi incluso quello relativo alla riunione del 29.01.2024, in cui sono stati formulati i titoli ed i criteri di valutazione, e quelli di interesse e di riferimento specifico al V quadrimestre, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi incluso, per quanto occorra del Bando di cui al decreto direttoriale n. 1796/2023, laddove e nelle parti in cui dovessero ritenersi lesivi degli interessi del ricorrente ; e conseguente condanna ex art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. del Ministero intimato ad una nuova valutazione della domanda di abilitazione scientifica presentata dal dott. Bocchini, da parte di una Commissione in diversa composizione, ferme le valutazioni positive già svolte.

Giustizia amministrativa202600474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio collegiale e finale di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel settore concorsuale 02/B1, con relativi giudizi individuali, verbali e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale e finale di non idoneità, comunicato il 6 novembre 2025, nonché i giudizi individuali dei commissari, i verbali della Commissione nazionale e gli ulteriori atti della procedura di abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, V quadrimestre. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., la condanna dell'Amministrazione a una nuova valutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione, mantenendo ferme le valutazioni positive già svolte. In via cautelare ha domandato la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti, mentre il Collegio ha rilevato che le questioni poste necessitano di approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art. 55 c.p.a., in particolare perché il pregiudizio lamentato non presentava i requisiti di gravità e urgenza necessari per la concessione della misura cautelare. Il Collegio ha precisato che le questioni introdotte con il ricorso richiedono un approfondimento nella fase di merito, senza quindi definire in questa sede la fondatezza delle censure contro il giudizio di non idoneità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge in favore del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma; nel caso concreto il TAR ha escluso la gravità e l'urgenza del pregiudizio dedotto e ha rimesso l'approfondimento delle questioni alla fase di merito.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'Amministrazione alla rinnovazione della valutazione della domanda di abilitazione; tale domanda non è stata decisa con l'ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo non può essere concessa quando il pregiudizio dedotto non presenta i requisiti di gravità e urgenza richiesti dall'art. 55 c.p.a., anche se le censure di merito necessitano di un successivo approfondimento.
  • Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un esame approfondito incompatibile con la fase cautelare, il giudice può rinviare la relativa valutazione alla sede di merito, rigettando la domanda cautelare in assenza di un pregiudizio cautelabile sufficientemente grave e urgente.
  • Nella fase cautelare, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controparte secondo il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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